Premessa. La legge 29 ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, è volta a contrastare il fenomeno criminale del caporalato e ad introdurre nuove forme di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura.
Contenuti del provvedimento. Le misure più significative riguardano:
– nuove sanzioni penali e misure patrimoniali. Chiunque recluti manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e chiunque utilizzi, assumi o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato (si punisce pertanto non solo il caporale ma anche il datore di lavoro); se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato (art. 1, che modifica l’art. 603-bis del codice penale – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – che presuppone comunque la messa in atto di comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori);
la pena viene diminuita da un terzo a due terzi per chi aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. In caso di condanna è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato (art. 2);
il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale (art. 3);
– arresto in flagranza. Per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia è obbligatorio l’arresto in flagranza (art. 4);
viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. La sanzione pecuniaria a carico dell’ente “responsabile” del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote; si ricorda che l”importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro (art. 6);
– nuove risorse per il Fondo anti-tratta. E’ prevista l’assegnazione del Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; le risorse del fondo vengono anche destinate all’indennizzo delle vittime del reato di caporalato (art. 7);
– rete del lavoro agricolo di qualità. E’ potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità (registro cui sono iscritte le imprese agricole che non hanno riportato condanne per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e fiscale) sotto vari aspetti, come l’integrazione del catalogo dei reati ostativi all’iscrizione e il fatto che le sanzioni amministrative legate alle violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte e tasse possono anche non essere definitive. Viene prevista anche l’aggiunta di due ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità e l’adesione (attraverso la stipula di apposite convenzioni), di altri tipi di enti, così come la modifica della composizione della cabina di regia che presiede la Rete, alla quale sono assegnati ulteriori compiti. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli e l’attuazione del libro unico del lavoro, l’adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo (art. 8);
– supporto ai lavoratori stagionali. Sono introdotte nuove misure volte a favorire migliori condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali (art. 9);
– contratti. Nel settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento possano demandare, in tutto o in parte, la definizione del programma di riallineamento agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (art. 10).
Per ulteriori approfondimenti consulta il dossier del Servizio Studi della Camera.
Notizie dell’iter. Il Senato aveva approvato il 1° agosto 2016 il provvedimento in materia. Nel corso dell’iter in Commissione Agricoltura era stato svolto anche un breve ciclo di audizioni informali (vedi al riguardo i documenti presentati da Agrinsieme, Copagri, Cgil Cisl e Uil, Fna Consai, Ance, Alleanza delle cooperative italiane agroalimentare, Federdistribuzione, Ministero del Lavoro, Emergency, Associazione italiana delle agenzie per il lavoro, sintetizzati in questa scheda).
Le Commissioni Giustizia e Lavoro della Camera hanno avviato l’esame del provvedimento il 20 settembre 2016 ed il 21 settembre 2016, decidendo anche un nuovo breve giro di audizioni che ha riguardato Agrinsieme, Coldiretti, UE Coop, sindacati FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e USB ed esperti (seduta del 5 ottobre 2016) ed il Ministro dell’agricoltura (seduta del 6 ottobre 2016). Il testo approvato dal Senato non ha subito modifiche nel corso dell’esame in Commissione e in Assemblea di Montecitorio (vedi le sedute del 17 ottobre 2016 e 18 ottobre 2016)
La legge n.136 del 2018 (art. 25-quater, co. 1-3) ha istituito il “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presieduto dal Ministro del Lavoro (o da un suo delegato), esso è composto da non oltre quindici unità fra: rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dell’ANPAL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della Guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle sue riunioni anche i rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori del settore, nonché le organizzazioni del Terzo settore. Il Tavolo opera per tre anni, prorogabili per un ulteriore triennio.
(A cura di Giulia Luciani, giornalista pubblicista)