Premessa. La legge 12 agosto 2016, n. 176 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015) contiene al suo interno, tra le norme di adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario, una disposizione, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, specificamente rivolta alla lotta contro la corruzione nel settore privato (art. 19), di cui qui si sintetizzano i contenuti.

Art. 19: delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio. La decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 impone agli Stati membri di adeguare la normativa interna per sanzionare, con pene di durata massima tra uno e tre anni, i reati di corruzione attiva e passiva tenuti nel settore privato, sia dalle persone fisiche che giuridiche, prevedendo altresì l’interdizione temporanea all’esercizio della specifica attività commerciale.

L’Italia dovrà perciò integrare le disposizioni di cui all’art. 2635 del codice civile, che riguardano proprio la corruzione tra privati, ritenuta non pienamente rispondente alla disciplina europea con riferimento in particolare al mancato riferimento all’ipotesi della sollecitazione a ricevere un indebito vantaggio, al pieno assoggettamento alla normativa anche delle persone giuridiche e degli intermediari e all’applicazione delle sanzioni interdittive temporanee.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo n. 38 del 2017.

Per ulteriori approfondimenti sulla legge di delegazione europea 2015 e sull’art. 19 cfr. il dossier del servizio studi del Senato.