L’art. 6 del decreto legge n. 78 del 2015 (convertito nella legge n. 125 del 2015) detta disposizioni specifiche per gli enti commissariati per mafia. In particolare:

  • sono previste anticipazioni di liquidità che permettano a tali enti la liquidità necessaria;
  • è consentita l’assunzione di alcune unità di personale a tempo determinato (uffici alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica, direttori generali, dirigenti), con copertura dei relativi oneri a carico del bilancio del comune interessato;
  • a tali enti inoltre non si applica la disposizione che proibisce alle amministrazioni pubbliche in forte ritardo nei pagamenti di effettuare assunzioni di personale).

Per ulteriori approfondimenti consulta il dossier del Servizio Studi della Camera.