La legge n. 122 del 7 luglio 2016, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016, contiene alcune disposizioni volte a tutelare i diritti delle vittime di reati intenzionali violenti (artt. 11-16). In particolare, in attuazione della direttiva del Consiglio 2004/80/CE è previsto un indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cd. caporalato) di cui all’articolo 603-bis c.p. Sono fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli.

La norma detta le condizioni, la procedura per ottenere l’indennizzo, la composizione dei Comitati per la valutazione delle richieste e le modalità di copertura. A tal fine il Fondo di rotazione di cui al decreto legge n. 225 del 2010 assume ora la denominazione di “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti”.

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