Con il decreto legislativo n. 153 del 2014 sono state apportate ulteriori modifiche al codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), finalizzate ad una semplificazione delle procedure e degli oneri amministrativi per i rilascio della documentazione antimafia, che possono essere così sintetizzate:
- i controlli nei confronti dei familiari, finalizzati al rilascio della documentazione antimafia, sono limitati ai soli maggiorenni residenti nel territorio nazionale, con esclusione perciò dei minori; peraltro con la successiva legge n. 121 del 2015 l’obbligo della certificazione antimafia è stato esteso anche ai familiari residenti all’estero. La documentazione prodotta in un procedimento può essere utilizzata anche da altre amministrazioni pubbliche (art. 1).
- sono semplificate le procedure relative alla comunicazione ed informazione antimafia rilasciate dal prefetto attraverso la consultazione diretta della banca dati per la documentazione antimafia da parte delle amministrazioni interessate. Inoltre, è estesa alle comunicazioni antimafia la disciplina prevista per le informazioni antimafia, prevedendo l’autocertificazione da parte dell’impresa in caso di superamento del termine di 30 giorni (salva la possibilità dell’amministrazione di recedere dal contratto e revocare i finanziamenti; se il prefetto accerta il tentativo d’infiltrazione mafiosa nella compagine dell’impresa, può adottare, in luogo della comunicazione antimafia, un’informazione antimafia interdittiva, adottando eventuali provvedimenti relativi agli organi di gestione delle società aggiudicatarie degli appalti e dandone comunicazione alle amministrazioni richiedenti ed all’Autorità anticorruzione (artt. 2 e 3)
- per un miglioramento della banca dati della documentazione antimafia, è previsto l’utilizzo dei dati anagrafici dei titolari, amministratori, rappresentanti legali, soci dell’impresa e dei loro familiari conviventi; è inoltre disciplinato il ricorso all’autocertificazione in caso di mancato funzionamento della banca dati, prevedendo però la sottoposizione a condizione risolutiva dei finanziamenti, da erogare previa garanzia di natura patrimoniale (art. 4)
Per maggiori dettagli cfr. il dossier del Servizio Studi della Camera.
(ultimo aggiornamento 11 agosto 2015)