Lobbying: il testo approvato in Aula alla Camera

L’Aula della Camera, nella seduta del 29 Gennaio, ha approvato in prima lettura (senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla I Commissione Affari Costituzionali) il disegno di legge n. 2336 che disciplina il tema della rappresentanza di interessi.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti della proposta approvata.

Oggetto: l’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

Principi: di pubblicità, di partecipazione democratica, di pluralismo, di trasparenza, di conoscibilità dei processi decisionali e di valorizzazione delle competenze tecniche

Finalità:

  • garantire la trasparenza dei processi decisionali;
  • assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che concorrono alla definizione dei processi decisionali;
  • favorire l’ordinata partecipazione ai processi decisionali;
  • consentire l’acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli, ai fini di una migliore valutazione dell’impatto di genere e dell’impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica

Definizioni:

  • Attività di rappresentanza di interessi: “ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell’ambito dei processi decisionali pubblici svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività finalizzata a promuovere l’elaborazione, la modificazione, l’approvazione o la reiezione di un atto normativo o regolamentare ovvero di un atto amministrativo generale, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità nei loro confronti”;
  • Rappresentanti di interessi: “i soggetti che svolgono un’attività di rappresentanza di interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere o di contrastare l’avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, in base a mandato o a contratto di lavoro subordinato, per conto dell’organizzazione di appartenenza l’attività di rappresentanza di interessi nell’ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi, ivi comprese le organizzazioni senza scopo di lucro”

La disciplina non si applica:

  • ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all’esercizio della loro professione o funzione;
  • alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali (questa deroga alla applicazione della disciplina è stata introdotta durante la discussione in Commissione con gli emendamenti approvati 3.14 e 3.15);
  • al personale dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari regionali e degli enti locali;
  • ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;
  • alle organizzazioni intergovernative;
  • alle pubbliche autorità di Stati stranieri;
  • ai rappresentanti religiosi;
  • alla attività dei Partiti;
  • ai casi in cui subentra il segreto di Stato, d’ufficio, professionale o confessionale;
  • alle sedute e audizioni delle Commissioni parlamentari;
  • ai processi decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa o altri strumenti di concertazione.

Cosa prevede il Disegno di Legge? 

1. Istituzione presso il CNEL del Registro per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi (in sostituzione di ogni altro registro per l’iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito)

Sono esclusi dalla iscrizione al “Registro”:

  • i condannati (a minino due anni di reclusione) per reati contro la PA, il patrimonio, lo Stato, la giustizia; gli interdetti dai pubblici uffici;
  • i decisori pubblici;
  • i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni;
  • i dirigenti della PA;
  • i dirigenti di Partiti.

Sono invece stati confermati nell’elenco di coloro che possono iscriversi al Registro (con gli emendamenti approvati 4.30, 4.31, 4.32 e 4.36) gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti e i soggetti apicali di società partecipate ed enti pubblici economici.

Nel Registro è prevista una sezione in cui viene aggiornata, con cadenza trimestrale, il calendario degli incontri.

Cosa può fare il rappresentante di interessi?

Il rappresentante di interessi:

  • presenta tutti i documenti e svolge le attività dirette a perseguire interessi leciti e concorre alla formazione della decisione pubblica;
  • accede alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e può acquisire i documenti secondo la Legge 241/1990 e la Legge 33/2013;
  • partecipa alle consultazioni promosse dai decisori pubblici, alle attività di analisi di impatto della regolamentazione e di verifica dell’impatto della regolamentazione concernenti anche gli atti normativi del Governo, ivi compresi quelli adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa (aggiunta con emendamenti 9.3, 9.4, 9.5)

Obblighi del rappresentante di interessi: i rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici. Devono, inoltre, trasmettere al Comitato di sorveglianza una relazione sintetica delle proprie attività.

Sono previste sanzioni in caso di violazioni.

2. Istituzione presso il CNEL del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici

Esso svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici.

In particolare:

  • tiene il Registro;
  • riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi;
  • redige una relazione annuale sull’attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette (entro il 30 giugno di ciascun anno) al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
  • irroga le sanzioni.