Premessa. Al XIII Comitato della Commissione Antimafia della XVIII legislatura è stato assegnato il compito di vagliare le ipotesi di modifica legislativa circa il commissariamento e lo scioglimento dei Consigli comunali e degli altri organi di amministrazione, ai sensi del Testo Unico sugli Enti Locali.

Il lavoro del Comitato, articolato nel giro di pochi mesi sul finire della legislatura, si è concentrato sull’audizione di alcuni soggetti: il Consigliere di Stato, già Prefetto della Repubblica e capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Interno, Marco Valentini; il Presidente della Commissione Sicurezza e Legalità dell’Anci, Bruno Valentini; il responsabile dell’Area Relazioni internazionali sicurezza legalità dell’Anci, Antonio Ragonesi; il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Ivan Scalfarotto.

Punto di partenza imprescindibile dell’attività del Comitato è la ferma convinzione che il sistema di tutela preventiva attualmente in vigore non possa essere abbandonato.

Dopo una carrellata sugli strumenti del sistema amministrativo preventivo antimafia e sulle caratteristiche delle norme sullo scioglimento dei Comuni, la Relazione finale ha enucleato, anche a partire dal contenuto delle audizioni, i principali problemi che oltre trent’anni di applicazione dell’art. 143 Tuel hanno posto in evidenza:

1) i reiterati scioglimenti di un medesimo ente;

2) il frequente condizionamento da parte delle organizzazioni criminali del personale dipendente dell’ente disciolto;

3) la permanenza di rapporti contrattuali inquinati, instaurati prima dello scioglimento, anche durante la gestione della Commissione straordinaria.

 

Le proposte emerse durante i lavori del Comitato hanno perciò riguardato principalmente questi ambiti e sono così riassumibili:

1) l’esigenza di stabilire un periodo più lungo di commissariamento nel caso di reiterazione dello scioglimento (a partire dalla considerazione che non tutti i Comuni sciolti possono essere trattati allo stesso modo);

2) la necessità di ricorrere all’istituto della sospensione del personale dipendente in maniera più incisiva e frequente: in particolare, si pone in luce la contraddizione per cui, essendo attualmente previsto che possano essere sospesi soltanto i dipendenti menzionati nella relazione prefettizia, la Commissione straordinaria ad oggi non può intervenire su dipendenti non individuati nella relazione prefettizia, che risultino, però, sensibili alle infiltrazioni mafiose sulla base di elementi successivamente emersi;

3) la necessità che le Commissioni straordinarie svolgano obbligatoriamente un approfondito esame dei contratti in corso, e soprattutto degli appalti, qualora nelle indagini prodromiche allo scioglimento siano stati individuati elementi di contaminazione degli stessi, e che avviino gli accertamenti previsti dalla legge, facendo quindi più ampio ricorso, all’esito, al potere di revoca e di rescissione già stabilito dalla legge. Questo, in particolare, anche rendendo cogente e non meramente facoltativo l’esercizio del potere di revoca e di recesso di cui all’art. 145 Tuel.

 

Altri temi che sono stati sollevati nel corso della Relazione riguardano:

  • La ricomprensione delle autorizzazioni amministrative nell’elenco di cui all’art. 145, comma 4, Tuel (deliberazioni revocabili dalla Commissione straordinaria);
  • La previsione di un canale privilegiato alle Commissioni straordinarie nella richiesta alle Prefetture delle informazioni antimafia;
  • Il sostegno agli Enti sciolti che siano in condizioni di dissesto finanziario (sempre sulla base del presupposto che non si possono trattare i Comuni sciolti alla stregua degli altri Enti locali);
  • La previsione di strumenti di forte professionalizzazione per i Commissari straordinari (che dovrebbero avere una formazione sia tecnico-giuridico che amministrativa);
  • La previsione di benefici economici per il personale dirigente che si trasferisce nei Comuni sciolti.

Infine, la relazione affronta, con proposte specifiche, altri due temi connessi alla normativa ex art. 143 Tuel:

  • Lo scioglimento delle ASL: propone il Comitato di ampliare la portata dell’art. 146 Tuel, prevedendo la possibilità di applicare la norma anche alla singola azienda ospedaliera, così da affrontare situazioni in cui le gravi illiceità riscontrate non riguardano la struttura complessa, ma solo l’articolazione periferica;
  • Il whistleblowing: propone il Comitato di prevedere l’obbligo per i Comuni sciolti di creare appositi canali dedicati alle segnalazioni di illeciti, ad esempio all’interno del sito web dell’ente. Con tali modalità si consentirebbe, secondo il Comitato, ad ogni cittadino di promuovere direttamente l’attività di ritorno alla legalità del Comune.