Premessa. La Commissione bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali ha approvato all’unanimità, il 23 settembre 2014, una relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali. Si ricorda che tra i compiti assegnati dalla legge istitutiva della Commissione figura anche quello di “svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali”. Qui di seguito è riportata una sintesi del documento conclusivo (Doc. XXIII n. 3).
Sintesi del nuovo codice. La Commissione propone un nuovo codice di autoregolamentazione, applicabile non solo alle elezioni ma anche a tutte le designazioni negli enti pubblici, nonché, in base a quanto previsto dalla legge istitutiva della Commissione antimafia, anche ai membri della stessa. Esso tiene conto sia delle relazioni approvate dalla Commissione antimafia nelle passate legislature sia delle novità introdotte dal testo unico in materia di incandidabilità (decreto legislativo n. 235 del 2012), differenziate a seconda di ciascuna tipologia di incarico (Parlamentare nazionale ed europeo, Consigliere regionale, rappresentante negli enti locali o negli enti pubblici) per coloro che sono stati condannati per specifiche ipotesi di reato, o sono stati sottoposti a misure di prevenzione e di applicazione di misure coercitive.
Il nuovo codice, al fine di combattere con più efficacia l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle assemblee elettive, rende uniforme il sistema e lo rafforza, ampliando le fattispecie che precludono la candidatura. Aderendo a questo codice, i partiti si impegnano a non candidare (o sostenere, anche indirettamente) coloro che abbiano ricevuto condanna anche non definitiva o citazione diretta a giudizio ovvero misura cautelare personale non revocata né annullata, o misure di prevenzione personali o patrimoniali nonchè coloro che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive ovvero coloro che hanno subito condanna anche non definitiva per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva per i reati sotto elencati:
- partecipazione ad associazioni di tipo mafioso; contraffazione e commercio di marchi e brevetti; riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; partecipazione ad associazioni che praticano il traffico illecito di sostanze stupefacenti o il contrabbando di tabacchi lavorati esteri o il traffico illecito di rifiuti;
- concussione; corruzione per l’esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; corruzione di organi e funzionari della Comunità europea e di Stati esteri;
- agevolazioni a detenuti sottoposti all’art. 41 bis;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- estorsione ed usura;
- riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita;
- trasferimento fraudolento di valori;
- omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una delle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva ai sensi dell’articolo 416-bis.
Il codice prevede inoltre le seguenti ulteriori fattispecie di incandidabilità:
- adozione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del Codice antimafia;
- rimozione dall’incarico di amministratore locale ai sensi del testo unico degli enti locali;
- aver ricoperto la carica di sindaco o di componente della giunta negli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, anche se il decreto di scioglimento non è ancora definitivo (e quindi anche in assenza di una responsabilità di tipo personale).
La violazione del codice non comporta sanzioni, ma solo l’obbligo dei partiti di motivare le scelte compiute in difformità al codice stesso. La Commissione antimafia, nell’ambito dei suoi poteri di inchiesta, effettuerà i controlli sulla rispondenza delle liste elettorali ai criteri dettati dal codice di autoregolamentazione.
Il dibattito in Assemblea. Il Senato ha discusso il 29 ottobre del 2014 la relazione della Commissione antimafia; il dibattito si è concluso senza l’approvazione di documenti di indirizzo (clicca qui e qua). L’Assemblea della Camera ha discusso la relazione il 27 aprile 2015, anche in questo caso senza l’approvazione di una risoluzione.
La verifica delle liste per le elezioni del 2015. In occasione delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015 la Commissione ha effettuato una verifica dei carichi pendenti dei candidati inclusi nelle liste elettorali (circa 4.000) rispetto ai criteri contenuti del codice di autoregolamentazione; Il 29 maggio 2015 sono stati presentati i risultati di tale attività di verifica (vedi anche la conferenza stampa). Il 10 giugno 2015 la Commissione ha avviato un ulteriore approfondimento sulle problematiche emerse nel corso della complessa attività di verifica delle liste elettorali alla luce del codice di autoregolamentazione.
La successiva attività di verifica. Sui risultati dell’attività di verifica svoltasi in occasione delle elezioni del 2016 e 2017 leggi questa scheda.
(ultimo aggiornamento 4 dicembre 2017)