Premessa. La Commissione di inchiesta antimafia ha ascoltato il 21 settembre 2016  Piero Ivano Nava, testimone oculare dell’assassinio per mano della mafia del giudice Rosario Livatino, avvenuta il 21 settembre 1990. Proprio grazie a tale testimonianza, è stato possibile individuare i responsabili dell’omicidio, tutti condannati con sentenza passata in giudicato.

La condizione del testimone di giustizia. L’audizione ha messo in evidenza la situazione di estrema difficoltà che ha dovuto affrontare Piero Ivano Nava, superiore anche a quelle di coloro che hanno fatto successivamente una scelta analoga volta a favorire il corso della giustizia, in quanto all’epoca dei fatti non era stata ancora approvata la normativa sui collaboratori di giustizia né tantomeno quella sui testimoni di giustizia. Piero Ivano Nava sottolinea che la sua vita da allora è completamente cambiata: la necessità di proteggerlo da atti di ritorsione ha avuto ripercussioni pesanti non solo sul versante professionale (ha dovuto abbandonare l’incarico fino allora ricoperto di direttore commerciale di una grande azienda e ricostruirsi faticosamente, dopo il cambio delle generalità, un futuro lavorativo) ma anche dal punto di vista familiare, perché anche i rapporti in casa sono stati fortemente condizionati dalla nuova situazione di grave pericolo, che ha inevitabilmente coinvolto tutti.  Piero Ivano Nava ha insistito sulla necessità di garantire non solo un’immediata possibilità di lavoro a chi vuole testimoniare contro la mafia ma anche un supporto psicologico per il testimone e per i suoi familiari. Anche le procedure seguite da magistratura e forze di polizia dovrebbero tener maggiormente in considerazione della condizione del tutto particolare che un testimone di giustizia si trova a vivere.

La discussione in Commissione. Gli interventi sono stati incentrati, da un lato, sul riconoscimento dell’importantissima testimonianza di coraggio civile concretamente dimostrata da Piero Ivano Nava: dall’altro, sulla necessità di migliorare ulteriormente la disciplina relativa ai testimoni di giustizia, secondo le linee già definite dalla relazione approvata dalla Commissione, ed ora trasfuse nella proposta di legge AC 3500, attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera, anche al fine di evitare una sovraesposizione del testimone.