Premessa. La Commissione europea ha prospettato, sin dai tempi della presentazione del Programma di Tampere del 1999 in materia di libertà, giustizia e sicurezza, un Sistema europeo comune di asilo che armonizzasse le normative nazionali riguardanti le normative sull’asilo, al fine di garantire un uguale standard di diritti ai richiedenti asilo in qualsiasi Stato dell’Unione, ma anche evitare il fenomeno delle migrazioni interne all’Unione alla ricerca della normativa nazionale più favorevole; nel successivo Programma quinquennale, siglato a L’Aia nel 2004, la Commissione ha dettato la propria volontà di istituire un agenzia ad hoc che si occupasse di sovrintendere questo processo di standardizzazione normativa. Nell’interpretazione della Commissione l’istituzione di un’agenzia che si occupi specificamente di questi problemi di armonizzazione di leggi nazionali risponde alla convinzione che non sia sufficiente emanare atti giuridici dedicati a questo scopo, ma sia altresì necessaria la presenza di un’istituzione che coordini questi sforzi, di modo che l’armonizzazione risulti concreta ed efficace.
Il regolamento istitutivo. La difficoltà nel trovare un accordo sulla cessione di sovranità in un ambito che da centinaia di anni è prerogativa degli Stati nazionali ha fatto sì che la proposta formale di creazione di un’agenzia ad hoc sia stata formulata dalla Commissione solo nel 2009, incassando i pareri favorevoli di Consiglio e Parlamento già nei primi mesi del 2010. Qualche mese più tardi, il 19 maggio, vide la luce il regolamento 439/2010/UE, il quale istituiva l’Ufficio europeo di sostegno all’asilo (in inglese European asylum sustain office, da qui in avanti semplicemente EASO), ufficialmente inaugurato un anno dopo ma operativo già del febbraio 2011 per via della crisi succeduta allo scoppio delle cosiddette primavere arabe. Infatti il primo piano operativo che gli è stato assegnato riguardava il supporto alla Grecia nella ricostruzione del proprio Sistema nazionale di asilo, giudicato dalla Corte europea come lesivo dei diritti umani in base all’articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ed aiutando così il paese ellenico ad affrontare la pressione migratoria generatasi in quel periodo. È evidente come la debolezza del sistema di asilo nazionale di un solo Paese facente parte della struttura europea, per di più alla periferia dell’Unione ma al centro dei flussi migratori come la Grecia, renda inefficaci il Sistema di asilo europeo ed il suo strumento principe, il cosiddetto sistema Dublino, in mancanza di una concreta ed effettiva armonizzazione delle normative nazionali. Risulta logico, quindi, che la Commissione si concentri sull’armonizzazione delle normative nazionali, l’alternativa è dover ridisegnare l’architrave del Sistema europeo di asilo.
Come detto, le finalità dell’EASO sono quelle di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo nei suoi molteplici aspetti, sostenere operativamente gli Stati membri sottoposti a flussi migratori di eccezionale magnitudo, prestare opera di informazione agli Stati membri in virtù della competenza scientifica e tecnica dell’agenzia riguardo alle politiche e legislazione dell’Unione concernenti l’asilo. Per fare questo, il regolamento istitutivo dell’agenzia individua alcune attività funzionali a tali obiettivi:
- sostegno alla cooperazione: è prevista l’individuazione di alcune pratiche che ottimizzino il sistema informativo interstatale. Inoltre è previsto che l’agenzia organizzi, promuova e coordini attività relative alle informazioni sui Paesi di origine, sostenga l’utilizzo dello strumento della ricollocazione, incoraggi ed operi l’addestramento di membri delle amministrazioni nazionali preposti ad occuparsi di asilo nei vari Stati membri ed infine che diriga e armonizzi scambi di informazioni ed altre azioni relative alla dimensione esterna del Sistema europeo comune di asilo;
- appoggio agli Stati sottoposti ad una pressione particolare: l’ufficio coordina ed appoggia ogni azione comune volta ad assistere un Pase in difficoltà per il numero dei richiedenti asilo sul suo territorio, anche tramite la trasmissione di informazioni rilevanti, analisi ad hoc e soprattutto la sviluppo di un sistema di allarme precoce. L’ufficio è autorizzato ad intervenire anche su richiesta dello Stato stesso con misure specifiche riguardanti principalmente l’esame delle domande d’asilo, la gestione degli alloggi d’emergenza, dei mezzi di trasporto, dell’assistenza medica e la creazione di apposite “squadre di sostegno per l’asilo”, disciplinate nel capo III dell’articolato;
- contributo all’attuazione del Sistema europeo d’asilo: è prevista anche una funzione di mera raccolta dei dati ottenuti tramite il suo lavoro e l’analisi degli stessi al fine di individuare vulnus da correggere in sede di modifica del Sistema europeo di asilo. In particolare, l’ufficio di sostegno raccoglie informazioni sul trattamento delle domande di protezione internazionale da parte delle amministrazioni e le autorità nazionali e sul diritto e gli sviluppi giuridici nazionali in materia di asilo, compresa la giurisprudenza. Al fine di fotografare annualmente la situazione del Sistema europeo sono essenziali le relazioni ed altri documenti ufficiali prodotti dall’agenzia.
Nel regolamento è inoltre esplicitato come all’agenzia non spetti nessun ruolo nel processo decisionale (art. 2) in relazione alle singole domande presentate, dato il suo ruolo tecnico e super partes. L’organo preposto alla pianificazione ed al controllo dell’ufficio è il Consiglio d’amministrazione, composto da rappresentanti degli Stati membri dell’Unione, della Commissione e dell’UNHCR. La gestione ordinaria dell’agenzia è invece demandata ad un direttore esecutivo nominato dal Consiglio d’amministrazione.
Nell’ultima modifica al programma di lavoro dell’EASO per il 2016 sono elencate le priorità dell’agenzia per l’anno in corso: innanzitutto è stata previsto un maggiore impegno nei confronti di Italia e Grecia nella realizzazione del nuovo approccio basato sui cosiddetti hotspots, un ulteriore ausilio alla Grecia per l’implementazione del accordo UE – Turchia del marzo scorso, il proseguo del programma di ricollocazione deciso nel 2015 e varie misure di coerente implementazione del Sistema di asilo europeo nelle normative nazionali.
(a cura di Francesco Casella, Master in analisi, prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata – anno 2016 – Università di Pisa)