Finalità della disciplina. Pochi atti, fra quelli approvati a livello europeo al fine di costituire un sistema d’asilo europeo, hanno destato scalpore e critiche come la direttiva 2008/115/CE. L’obiettivo di questa direttiva, enunciato nell’art. 1 del testo, è quello di stabilire per gli Stati membri delle norme e procedure comuni relative al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti irregolarmente sul territorio dell’Unione, fermo restando il rispetto dei diritti dell’uomo. In più, gli Stati devono impedire che il rimpatrio non metta in pericolo i cittadini non comunitari (è il celebre principio del non – refoulement, sancito dal diritto internazionale), tenendo inoltre in debita considerazione fattori quali le condizioni di salute e la vita familiare del rimpatriato nonché l’interesse superiore dei minori. Dunque, come enunciato esplicitamente dal considerando 3, l’efficacia dei rimpatri congiunta al rispetto dei diritti fondamentali delle persone sono le principali linee guida seguite dalla direttiva.
Analisi del provvedimento. Le decisioni di rimpatrio sono sostanzialmente lasciate in mano agli Stati membri, così come dettato dal capo II (art. 6 – 11 della direttiva), i quali devono emettere una decisione di rimpatrio nel caso un cittadino non comunitario sia trovato a soggiornare sul suo territorio senza averne diritto, fatta eccezione per alcuni casi eccezionali (art. 6): in primis nel caso l’individuo possegga un documento che gli conferisca diritto a soggiornare in altro Stato membro (in tal caso deve immediatamente far ritorno a quest’ultimo), ma anche nell’eventualità un altro Stato membro decida di farsi carico del cittadino del Paese terzo, o lo stesso stato accertatore decida, per motivi caritatevoli, umanitari o altro, di sanare la condizione di irregolare dell’individuo. L’articolo 6, inoltre, prevede che la direttiva non possa in alcun modo ostacolare la decisione di porre fine al soggiorno regolare di un cittadino extracomunitario da parte di uno Stato membro, confermando ulteriormente l’impronta intergovernativa che si è voluta dare al testo.
Una decisione di rimpatrio può risolversi in due modi, o con una partenza volontaria oppure tramite allontanamento. L’istituto della partenza volontaria è disciplinato dall’articolo 7: essa è prevista in un periodo compreso tra 7 e 30 giorni dalla decisione di rimpatrio su richiesta dell’irregolare, prorogabile in casi eccezionali. Sono previste misure cautelari dirette ad evitare rischi di fuga; una di queste, anche in caso di domanda manifestamente infondata o fraudolenta e nel caso l’interessato possa costituire una minaccia all’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o alla pubblica sicurezza, consiste nel concedere un periodo inferiore ai 7 giorni per la partenza volontaria o addirittura passare direttamente all’allontanamento. Quest’ultima possibilità è prevista dal successivo articolo, numero 8 dell’articolato, il quale costituisce la seconda opzione eseguibile dopo la decisione di rimpatrio. L’allontanamento deve essere proporzionato, ovvero senza eccedere nell’uso della forza, e deve rappresentare l’ultima opzione disponibile; tale sanzione deve essere sospesa nel caso sussistano rischi per la vita del cittadino non comunitario, nel caso la decisione di rimpatrio venga sospesa o in altre condizioni specifiche.
Talvolta le decisioni di rimpatrio possono essere accompagnate da un divieto d’ingresso (art. 11) della durata massima di cinque anni e proporzionato a ciascun caso specifico, ma anche di più se l’individuo rischia di pregiudicare ordine pubblico, sicurezza nazionale e pubblica sicurezza. Il divieto di ingresso viene comminato nei casi in cui non sia stata prevista la partenza volontaria o l’obbligo di rimpatrio non sia stato rispettato, in ogni caso ciascuno Stato può decidere se revocare o sospendere un divieto d’ingresso. L’adozione di uno qualsiasi di questi provvedimenti deve essere motivata in forma scritta (art.12) ed inoltre devono essere garantiti i mezzi di ricorso effettivo agli individui raggiunti da queste misure (art. 13).
I successivi articoli, componenti il IV capo dell’articolato, dispongono a proposito del trattenimento, il quale può essere comminato, per via amministrativa e come extrema ratio, quando sussiste un pericolo di fuga od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento (art. 15). Esso deve durare per il tempo strettamente necessario e comunque non più di 6 mesi, prorogabili di altri 12. Il trattenimento può avvenire solo in appositi centri di permanenza temporanea (art. 16); ulteriori garanzie sono riservate ai minori, specialmente se non accompagnati (art. 17).
Alcune considerazioni. Come detto in apertura, la direttiva 2008/115/CE si è attirata, fin da prima della sua approvazione, una marea di critiche, soprattutto da parte della sinistra europea, di ONG quali Amnesty International e Save the Children, ma anche da parte di organi di governo globale, come l’allora Alto Commissario Onu per i diritti umani Louise Arbor. Vengono rimproverati alla direttiva soprattutto l’abbassamento degli standard di accoglienza garantiti da convenzioni internazionali e costituzioni nazionali, come quella italiana ad esempio, per quanto concerne il diritto riconosciuto agli Stati membri di applicare fino a 18 mesi la detenzione amministrativa per i migranti irregolari. Sarebbe inoltre contraria alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza la norma che permette agli Stati di espellere minori non accompagnati verso Paesi nei quali non sono presenti tutori legali ma semplicemente “strutture d’accoglienza adeguate”.
(a cura di Francesco Casella, Master in analisi, prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata – anno 2016 – Università di Pisa)