Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees): è l’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati, fondata nel 1950, che fornisce ai rifugiati (vedi infra) protezione internazionale ed assistenza materiale
Apolide: persona non riconosciuta, a termini di legge, come cittadino da nessuno dei Paesi internazionalmente riconosciuti e che quindi non gode dei diritti ad essa legati, così come sancito dalla Convenzione di New York del 1954
Carta Blu UE: introdotta dalla direttiva 2009/50/CE, permette ad un cittadino extracomunitario di soggiornare sul territorio italiano (ed analogamente anche di un altro Stato UE) al fine di compiere un lavoro altamente qualificato (per maggiori informazioni si veda il sito dedicato del Ministero dell’Interno).
Common European Asylum System (CEAS): è il Sistema di programmazione, accoglienza ed integrazione dei richiedenti asilo creato dall’Unione Europea e che prevede uno stretto rapporto di collaborazione fra li Stati membri. Nonostante le riluttanze di molti di questi Stati, le norme che compongo tale sistema sono spesso decisive nella disciplina interna a ciascun Paese, ed è dunque fondamentale per chiunque operi in questo settore, a qualsiasi livello, conoscerne almeno le basi (per maggiori informazioni leggi questa scheda).
Centri di accoglienza (CDA): sono i centri più antichi, per denominazione e competenze, dato che sono stati previsti dalla legge 563/1995, la c.d. legge Puglia, allo scopo di far fronte agli arrivi via mare dall’Adriatico nei primi anni ’90. La portata originaria della legge era originariamente limitata agli anni 1995, 1996 e 1997, ma di fatto continua a costituire il principale riferimento in tema di accoglienza.
Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA): sono stati previsti dal decreto legislativo 25/2008 per determinate categorie di richiedenti asilo, ovvero coloro i quali sia necessario verificare o determinare l’identità oppure abbiano eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera. Gli altri richiedenti asilo sono di competenza, secondo la direttiva 2003/9/CE recepita dal decreto legislativo 140/2005, del sistema SPRAR.
Centri di accoglienza straordinaria (CAS): sono gli ultimi nati, sorti per la necessità di ospitare la grande mole di migranti giunta in Italia negli ultimi anni, si tratta di strutture private finanziate da soldi pubblici tramite bando. Sono queste le strutture che, ad oggi, si accollano gran parte degli oneri di accoglienza: 70. 918 persone, corrispondenti al 72% degli accolti.
Centri di identificazione ed espulsione (CIE): sono state così denominate le strutture destinate al trattenimento degli extracomunitari introdotte nel sistema dalla legge Turco – Napolitano con il termine Centri di permanenza temporanea (CPT), poi modificato in CIE dalla legge Bossi – Fini tramite modifica dell’articolo 14 del TU immigrazione. La ratio di tali centri è stata quella di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e consentire la materiale esecuzione dei provvedimenti di espulsione emessi dalle autorità competenti (Un Rapporto sui CIE è stato realizzato dal Senato) (vedi anche la voce “Centri di permanenza per il reimpatrio (CPR)”.
Centri di permanenza per i rimpatri (CPR): il decreto legge n. 13 del 2017 prevede una nuova denominazione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), in “Centri di permanenza per i rimpatri”, distribuiti sull’intero territorio nazionale (vedi anche le audizioni parlamentari del Ministero dell’Interno), dove trattenere l’immigrato che non ha i titoli per ottenere la protezione prima di procedere all’espulsione. In tali Centri non possono essere ospitati soggetti vulnerabili (minori, disabili, donne in stato di gravidanza etc)
Centri di primo soccorso ed assistenza (CPSA): sono CDA emergenziali situati nelle vicinanze dei luoghi di sbarco al fine di garantire l’accoglienza e le prime cure degli immigrati per il tempo (24/48 ore) necessario al trasferimento alla fotosegnalazione e lo smistamento presso altri centri. Questi centri sembra siano stati previsti da un decreto interministeriale del 2006, anche se è risultato impossibile rintracciarne la fonte.
Clandestino: in Italia si è clandestini quando, pur avendo ricevuto un ordine di espulsione, si rimane sul territorio italiano. Dal 2009 la clandestinità è un reato penale.
Decreto flussi: è l’atto amministrativo attraverso il quale il governo stabilisce ogni anno le quote di cittadini extracomunitari alle quali è consentito entrare in Italia per motivi di lavoro; esso inoltre delinea le politiche pubbliche in determinati settori della macroarea dell’immigrazione e dell’accoglienza. Il decreto è stato approvato con cadenza annuale fin dal 2001, introdotto nel sistema dalla Turco – Napolitano, sancito dall’articolo 3 del TU immigrazione.
Diritto di asilo: è un istituto antichissimo che, nella sua accezione moderna, è stato compiutamente definito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal suo Protocollo del 1967. In base a questo istituto una persona perseguitata nel suo Paese può essere protetta sul suo territorio da un’altra autorità sovrana, da un Paese straniero o un santuario religioso (come nel medioevo). Storicamente beneficiano dell’asilo politico i rifugiati (leggi questa scheda).
European Asylum Support Office (EASO): l’Ufficio Europeo di Supporto all’Asilo è un’agenzia dell’Unione Europea creata dal regolamento 439/2010 per rinforzare la cooperazione degli Stati membri rispetto al tema dell’asilo, aumentando così il livello di implementazione del Sistema europeo comune d’asilo, e per supportare gli Stati membri posti sotto elevata pressione dalla massa di richiedenti asilo (per maggiori informazioni leggi questa scheda).
Eurosur: è un acronimo inglese che sta per Sistema europeo di sorveglianza dei confini; consiste in un programma di sorveglianza dei confini adottato nell’ambito dell’Unione Europea, il cui obiettivo primario consiste nell’individuazione di fenomeni di immigrazione illegale verso gli Stati membri dell’Unione avvalendosi di tecnologie avanzate. Il sistema Eurosur è operativo a partire dal 2013 (per maggior informazioni leggi questa scheda).
Frontex: era un’agenzia dell’Unione Europea recentemente sostituita dalla nuova Guardia di frontiera europea, con compiti ampliati rispetto alla sua genitrice. I compiti principali di questa agenzia consistevano, ed in ampia parte consistono ancora, nel coordinare le autorità di pattugliamento nazionali, nel controllale le frontiere aeree, marittime e terrestri dell’Unione e l’implementazione degli accordi con i Paesi confinanti (per maggiori informazioni leggi questa scheda).
Hotspot: si tratta dell’ampliamento di centri già esistenti in precedenza ed attrezzati per identificare i migranti. Gli ampliamenti previsti, insieme alla presenza di funzionari delle agenzie Europol (leggi questa scheda), Eurojust, Frontex ed EASO, permettono di rendere quanto più possibile vicino all’effettività il limite temporale di 48 ore (72 in casi eccezionali) per il trattenimento dei migranti nelle strutture (per maggiori informazioni leggi questa scheda).
Migrante: il migrante, o immigrato, è colui che decide volontariamente di lasciare il proprio Paese d’origine in cerca di lavoro o di condizioni di vita migliori. A differenza del rifugiato, quindi, non sussiste la condizione di perseguitato nel suo Paese e vi può far ritorno in qualsiasi momento in condizioni di sicurezza.
Non – refoulement: termine francese che significa “divieto di respingimento”, è uno dei più importanti ed antichi principi nella storia del diritto d’asilo e delle migrazioni, nonché diritto umano fra i più importanti riconosciuti ai migranti anche dalla Convenzione di Ginevra del 1951 ed altri importanti strumenti pattizi di settore. Si tratta di porre un divieto assoluto, in capo allo Stato verso cui si sta dirigendo il migrante, di far tornare gli individui, anche in maniera indiretta, verso territori nei quali ci possa essere il rischio concreto che il migrante possa subire persecuzioni, torture, o altri danni gravi o irreversibili. Si configura il reato di respingimento, dunque, nelle operazioni di intercettazione delle imbarcazioni, il respingimento alla frontiera terrestre o lo spostamento verso Paesi terzi (respingimento indiretto).
Protezione internazionale: è la protezione garantita ai rifugiati, ovvero coloro ai quali sia stato riconosciuto il diritto di accedere all’asilo politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951. Il riconoscimento di tale status dà diritto all’individuo a ricevere un permesso di soggiorno di 5 anni rinnovabili.
Protezione sussidiaria: è un istituto giuridico molto più recente, introdotto nella normativa internazionale per permettere alla comunità internazionale di aiutare i c.d. boat people vietnamiti negli anni ’80. Questo tipo di protezione viene accordata dalla Commissione Territoriale competente ai soggetti che non possano dimostrare di aver subito una persecuzione personale, e quindi non possono rientrare nello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostrino il rischio di subire un danno grave se dovessero fare ritorno al Paese d’origine.
Protezione temporanea: nata giuridicamente per prestare aiuto agli sfollati della crisi dei Grandi Laghi di metà anni ’90, entra nel sistema giuridico italiano con il recepimento della direttiva 2001/55/CE, nata per fornire una risposta comune al problema degli sfollati kosovari. Essa serve a fornire un livello minimo di protezione alla categoria di sfollato, più ampia rispetto a quella di rifugiato, in casi di ingenti afflussi questa categoria di individui (per maggiori informazioni leggi questa scheda).
Protezione umanitaria: viene rilasciato nel caso non sussistano i requisiti per l’asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a questo tipo di protezione nel caso sussistano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi di livello costituzionale dello Stato italiano. Tale permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione territoriale competente o dell’interessato ed ha la durata di 5 anni rinnovabili.
Reinsediamento: si tratta del trasferimento e l’integrazione di persone appartenenti a categorie protette (rifugiati, sfollati, ecc…) in un’area geografica ed in un contesto differente, sia dal Paese di nascita che, solitamente, da quello che lo ha accolto. Solitamente, se si tratta di rifugiati, si parla di reinsediamento quando c’è un trasferimento del rifugiato dallo stato di accoglienza ad uno Stato terzo che decide di accollarsi questo individuo. La maggior parte delle volte ai rifugiati vengono garantiti asilo ed una qualche sorta di diritto a soggiornare nello Stato ospitante, con la possibilità di ottenerne la cittadinanza (leggi questa scheda).
Ricollocazione: è il trasferimento di persone, le quali necessitino o già godano di una qualsiasi forma di protezione internazionale in uno Stato membro dell’UE, in un altro Stato membro dell’UE in cui otterranno una protezione analoga (per maggiori informazioni leggi questa scheda).
Ricongiungimento familiare: tale è il nome del processo tramite il quale si intende riunire una famiglia divisa prima o durante la migrazione, specialmente se le persone in questione sono bambini e anziani a carico, secondo il diritto all’unitarietà della famiglia, di modo che il nucleo familiare così ricomposto possa iniziare o ri-iniziare la propria vita insieme. (leggi questa scheda)
Rifugiato: secondo le definizioni coniate dalla Convenzione di Ginevra del 1951, il rifugiato è una persona la quale “per effetto di un concreto timore di persecuzione per ragioni razziali, religiose, di nazionalità, di appartenenza a ad un particolare gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trovi al di fuori del territorio del suo Stato di origine e sia impossibilitato, oppure, per effetto di tale paura, non voglia avvalersi egli stesso della protezione offerta da quello Stato”. La Convenzione di Cartagena del 1984 ha esteso lo status di rifugiato anche a coloro i quali siano in fuga dal proprio Stato di origine.
Rimpatrio: è il diritto, personale, di ogni rifugiato, prigioniero di guerra, detenuto civile, di tornare al suo Paese di origine nel caso sussistano determinate condizioni stabilite da diversi strumenti internazionali di carattere pattizio. Il diritto al rimpatrio comporta che al termine di un conflitto armato la potenza detentrice scarceri i prigionieri di guerra, ed è dovere della nazione di origine riaccoglierli; tale diritto è applicato anche agli inviati diplomatici e gli ufficiali internazionali detenuti in tempo di crisi internazionale, ma anche a espatriati e migranti.
Ritorno volontario assistito: si tratta di un supporto amministrativo, logistico, finanziario ed integrativo per coloro i quali abbiano visto respinta la propria domanda di asilo, vittime della tratta di esseri umani, migranti bloccati alla frontiera ed altri migranti incapaci di tornare nel proprio Paese di origine o che non abbiano intenzione di rimanere nel Paese ospitante e volontariamente richiedano di tornare al proprio Paese d’origine.
Profugo: questo è un termine molto ampio, che ricomprende varie categorie fra quelle descritte in questa sede, fra le quali anche rifugiato e sfollato. Il termine si riferisce a qualsiasi persona che lascia il proprio Paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali. Si parla di profugo interno quando l’individuo non oltrepassa il confine nazionale.
Sezioni specializzate: il decreto legge n. 13 del 2017 istituisce 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, al fine di accrescere la competenza dei giudici e velocizzare le procedure
Sfollato (interno): persone, o gruppi di persone, che sono state forzate a fuggire o lasciare le loro case o comunque il loro luogo di abituale dimora qualora abbiano subito, o evitino di subire, gli effetti di conflitti armati, situazioni di violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani oppure disastri naturali od artificiali, ma che non abbiano varcato un confine di Stato internazionalmente riconosciuto.
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR): è un sistema di accoglienza diffuso di secondo livello gestito dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Nacque originariamente per merito di un protocollo d’intesa fra la stessa ANCI ed UNHCR del 2001, successivamente venne istituzionalizzato dalla legge Bossi – Fini, e, attualmente è stato riformato (per maggiori informazioni leggi questa scheda)
Soggiornante di lungo periodo: si tratta di un cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, ovvero a scadenza indeterminata.
Xenofobia: letteralmente significa “paura del diverso”; sebbene non esista una definizione unanime di questo termine, si può asserire che esso si riferisca ai comportamenti, le attitudini ed i pregiudizi tesi ad escludere, respingere e spesso svilire una persona, basati sulla percezione che questa persona sia uno straniero, un estraneo alla comunità, alla società e all’identità nazionale. È molto difficile distinguere fra la xenofobia ed il razzismo.