Premessa. Le fonti di riferimento in materia di immigrazione sono molteplici: regolamenti e direttive dell’Unione europea, leggi statali, leggi e regolamenti regionali, atti e prassi amministrativi, ordinanze ed infine la giurisprudenza, sia essa europea, costituzionale e di merito. Qui di seguito è esaminata la disciplina approvata da ciascuna Regione, in relazione anche alla presenza di stranieri ed immigrati nel proprio territorio.
ABRUZZO. L’Abruzzo è una regione che conta sulla presenza di 86.245 stranieri residenti, i quali rappresentano il 6,5% della popolazione regionale (dati 2015). La Regione contribuisce alla rete SPRAR con 7 progetti ed un totale di 259 posti.
All’articolo 7, comma 7 del proprio testo, lo Statuto dispone, in materia di immigrazione che “La Regione persegue l’accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l’integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture”.
La legge regionale n. 46 del 2004 costituisce l’architrave portante del sistema di accoglienza abruzzese, che fa seguito alla legge n. 79 del 1995, che integra e modifica la legge n. 10 del 1990, la quale di fatto costituisce il primo dispositivo della Regione Abruzzo in tema di immigrazione; da segnalare anche l’articolo 2 della legge n. 96 del 1996 in tema di edilizia pubblica. A livello regolamentare si segnala il regolamento n. 3 del 1996, anch’esso modificante la legge 10 del 1990, ed il regolamento n. 2 del 2006 in materia di protezione dei dati sensibili.
La Regione Abruzzo è inserita nel novero dei firmatari del Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti tramite la stipula di questo Accordo; sono state previste, quali azioni propedeutiche, l’attivazione di un punto regionale di coordinamento integrato e l’implementazione degli strumenti informativi in materia di servizi sociali e del lavoro rivolte ai migranti.
Presso il Consiglio regionale opera la Commissione speciale su fenomeno migratorio e lavoro sommerso.
BASILICATA. La Basilicata si trova al penultimo posto (dietro solo al Molise) per numero di stranieri residenti nella Regione: essi sono infatti 18.210, con un’incidenza del 3,2% sulla popolazione regionale. La Regione ospita sul proprio territorio oltre 2.500 immigrati nelle proprie strutture di accoglienza, dei quali 454 a carico della rete SPRAR.
Per quanto riguarda la normativa regionale, il primo intervento risale al 1996 (legge regionale n. 21 del 1996, come modificata della legge finanziaria regionale del 2010) che individua e disciplina specifici interventi a sostegno dei lavoratori immigrati residenti in Basilicata, istituisce un’apposita Commissione ed un Albo regionale delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni che operano in questo settore. Recentemente è stata approvata la legge regionale n. 13 del 2016 (“Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati”), la quale si propone di costituire un Sistema Integrato Regionale Migranti (SIRM) per la piena inclusione di rifugiati e migranti, secondo gli obiettivi elencati nell’art. 3 del testo. Da rimarcare il fatto che i destinatari di tale provvedimento siano non solo cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e rifugiati, ma anche richiedenti asilo e fruitori di protezione umanitaria e sussidiaria.
Altri provvedimenti legislativi importanti sono costituiti dall’art. 5 della legge n. 4 del 2007 e dall’articolo 3 della legge n. 24 del 2007. Per quanto riguarda i regolamenti regionali, rilevano il regolamento n. 168 del 2006 per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili ed il n. 315 del 2010 l’Albo regionale.
CALABRIA. La Regione Calabria ospita circa 90.000 stranieri, i quali ammontano al 4,6% della popolazione totale. Questa regione è fortemente interessata dall’attuale fenomeno migratorio, trovandosi al centro delle rotte mediterranee, come confermano le statistiche sui luoghi di sbarco, che vedono ai primi posti Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia e Corigliano Calabro. Dei 7.414 immigrati censiti nelle strutture calabresi, ben 2.500 sono a carico del sistema SPRAR, mentre circa 1.200 di loro sono ospiti dei centri di prima accoglienza.
Passando all’analisi della normativa, la Regione Calabria già a partire dal proprio Statuto, così come modificato nel 2010, all’articolo 2, comma 2, lettera h, prevede che “La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: […] h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l’effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale”.
Capofila delle leggi regionali in tema di immigrazione è stata la legge regionale n. 17 del 1990; con l’approvazione della legge n. 18 del 2009 la Calabria è stata la prima regione italiana a dotarsi di una legge che promuove l’accoglienza e l’inserimento dei rifugiati sul territorio coniugandolo allo sviluppo socio-economico del territorio. Altri provvedimenti legislativi rilevanti sono state la deliberazione del consiglio regionale n. 93/2006 (sui dati sensibili) e la delibera della giunta regionale n. 55/2012 (sull’insegnamento della lingua) mentre altri parzialmente rilevanti sono costituiti dagli articoli 10 e 12 della legge n. 32 del 1996 (edilizia residenziale) e l’articolo 3 della legge n. 23 del 2003 (servizi socio assistenziali).
Per quanto riguarda il Piano Integrato degli interventi, la Regione ha previsto 5 azioni propedeutiche ed un budget, indicativo, di 106.117 euro.
CAMPANIA. Nonostante sia la più popolosa regione del meridione italiano ed ospiti circa un terzo degli stranieri residenti nel sud Italia, la Campania non si posiziona ai primi posti della macro-area Italia del sud per capacità recettiva all’interno del sistema SPRAR. Sono infatti circa 1.300 coloro i quali usufruiscono delle risorse SPRAR, mentre sono quasi 13.000 gli immigrati presenti all’interno delle strutture temporanee.
Concentrandoci sulla normativa vigente è possibile constatare come già lo Statuto (così come modificato dalla legge regionale n. 6 del 2009) indichi linee guida precise in materia di immigrazione a partire dall’articolo 8, comma 1, lettera o) (riguardante la “la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione”) e l’articolo 18, comma 1, lettera c) (Consulta per i migranti, al fine di favorirne l’integrazione, demandando alle leggi regionali la sua determinazione). Cardine della legislazione campana in tema d’immigrazione è la legge n. 6 del 2010, recante norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania; altre norme in materia sono introdotte dall’art. 2 della legge n. 18 del 1997 in tema di edilizia pubblica e l’art. 4 della legge n. 11 del 2007 riguardante tematiche sociali (ed il relativo regolamento applicativo) e, soprattutto, dalla recentissima deliberazione della Giunta Regionale n. 631 del 2016 che recepisce l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 5 maggio 2016 (Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l’autonomia). A livello regolamentare si segnalano un codice in materia di protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda il Piano integrato degli interventi, la Regione Campania ha previsto la realizzazione di 3 azioni propedeutiche: la ricostituzione dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione, la costituzione di Centri Regionali per l’inclusione socio lavorative e la formazione lavorativa di operatori di servizi agli immigrati. Altra iniziativa intrapresa a livello interregionale è il protocollo d’intesa in materia di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera, firmato congiuntamente alle Regioni Calabria, Puglia e Sicilia.
EMILIA ROMAGNA. La Regione Emilia – Romagna si colloca al terzo posto nella macro area del Nord Italia per numero di stranieri residenti (oltre mezzo milione di persone), i quali costituiscono il 12% della popolazione complessiva. Il contributo emiliano alla rete SPRAR consta di un totale di 1208 posti già occupati, i quali, sommati ai circa 10.000 presenti nelle strutture temporanee, formano circa il 7% degli immigrati bisognosi di accoglienza censiti in Italia.
Lo Statuto, così come modificato dalla legge regionale n. 61 del 2005, prevede fra i propri obiettivi prioritari “il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati”.
La disciplina di riferimento è costituita dalla legge regionale n. 5 del 2004 (“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”), la quale modifica le precedenti leggi n. 14/1990 e n. 2/2003. Altre leggi di livello regionale che vanno in qualche modo a legiferare in questo settore sono la già citata legge n. 2 del 2003 sui servizi sociali (art. 4) e la legge n. 12 del 2003 su istruzione e formazione (art. 2). Il regolamento n. 3 del 2006 interviene a dettare norme sui dati sensibili e giudiziari riguardanti, fra le altre, anche le categorie che sono qui sotto esame.
Nel proprio Piano Integrato degli interventi la Regione ha previsto cinque azioni propedeutiche: il rafforzamento della rete dei servizi e di quella informativa, l’istituzione di un comitato di coordinamento indirizzo e monitoraggio in questo settore, la mappatura dei servizi e progetti attivati e la formazione degli agenti operanti in questo tipo di servizi.
FRIULI VENEZIA GIULIA. Il Friuli Venezia Giulia è regione di residenza di oltre 100.000 cittadini stranieri, corrispondenti all’ 8,7% della popolazione regionale. A dispetto delle ridotte dimensioni del territorio i numeri dell’accoglienza friulana sono di tutto rispetto: quasi 5.000 gli immigrati ospitati, dei quali 355 nell’ambito dello SPRAR e 1.160 nei centri di prima accoglienza.
La norma di riferimento sull’immigrazione risaliva al 2005, ma di recente è stata abrogata dalla legge regionale n. 99 del 2015 (Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate). Precedentemente rilevavano, in questo contesto, solo gli articoli 4 delle leggi regionali n. 6 del 2006 e n. 24 del 2004 ed il regolamento sui dati sensibili.
Il Piano integrato regionale prevede due azioni propedeutiche, riguardanti il rafforzamento dei servizi per l’impiego nei confronti dei migranti e l’attivazione di un Tavolo di lavoro regionale sulle tematiche migratorie.
LAZIO. Il Lazio è, dopo la Lombardia, la Regione che ospita il maggior numero di migranti (quasi 15.000, rappresentanti circa l’8% del totale nazionale) e, dopo la Sicilia, la Regione con più posti SPRAR occupati con 4.231 unità. D’altronde, è anche una delle regioni che ospita più immigrati in Italia, oltre 600.000 persone che rappresentano più del 10% della popolazione residente laziale e circa la metà di tutti gli stranieri residenti nel centro Italia. Appare ovvio che la preponderanza di questi dati sia da ricondurre alla presenza, sul territorio laziale, della capitale italiana, la quale concentra su di sé gran parte di queste cifre.
Passando all’analisi della normativa, si rileva che la Regione Lazio si è dotato di una legge regionale di settore sin dall’approvazione della legge n. 10 del 2008 sulla promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati. D’altronde un richiamo ad una politica migratoria regionale è presente in due passaggi dello Statuto, così come modificato nel 2004, ovvero l’articolo 7, comma 2, lettera c) (la Regione “favorisce l’integrazione degli stranieri, regolarmente
soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità”) e l’articolo 75 (sulla costituzione di Consulte regionali). Altre disposizioni legislative rilevanti in materia sono costituite dall’articolo 4 della legge n. 38 del 1996 sui servizi socio – assistenziali e l’art. 11 della legge n. 12 del 1999 in materia di edilizia residenziale e soprattutto da due recenti deliberazioni della Giunta Regionale sui minori stranieri non accompagnati (n. 357/2016) e sul Programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale (n. 387/2016).
Il Piano integrato della Regione Lazio, approvato con determinazione regionale numero G09877 del 2015, prevede la realizzazione di 6 azioni propedeutiche, fra le quali una mappatura delle risorse disponibili, la qualificazione degli operatori dei servizi ai migranti, l’integrazione ed il collegamento fra i servizi attivi, il potenziamento delle qualifiche professionali e della sezione mercato del lavoro.
LIGURIA. La popolazione straniera presente sul territorio ligure ammonta a poco meno di 140.000 persone, le quali rappresentano quasi il 9% dei residenti regionali. La provincia di Genova fa la parte del leone, assommando più della metà del totale degli immigrati regolari. Per quanto riguarda gli stranieri non residenti, la Regione ospita 5.250 persone nelle strutture temporanee più altre 500 circa nell’ambito del sistema SPRAR.
Per quanto riguarda le disposizioni previste per legge è doveroso innanzitutto citare il richiamo effettuato dallo Statuto del 2005 (come modificato nel 2007) all’articolo 2, comma 3 (“La Regione persegue l’integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili”). Coeva alla modifica dello Statuto è anche la normativa regionale di riferimento in materia di immigrazione, la legge n. 7 del 2007 in tema di accoglienza e integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati. Altri provvedimenti legislativi riguardanti in qualche modo la questione migratoria sono rinvenibili nel contesto della legge n. 10 del 2004 (art. 5), della n. 12 del 2006 (art.3) e della n. 18 del 2009 (art. 11). Si segnala anche in questo caso la presenza di un regolamento sui dati sensibili e giudiziari il quale interviene in parte a legiferare sui diritti dei cittadini stranieri immigrati.
Sul Piano integrato della Regione Liguria possiamo invece affermare che consta di 4 azioni propedeutiche, riguardanti la costituzione di tavoli di lavoro tematici, la sperimentazione di nuove metodologie di comunicazione fra i vari servizi e con l’utenza, la qualificazione dei servizi per il lavoro e l’integrazione sociale e degli operatori nell’ambito di tali servizi.
LOMBARDIA. La Lombardia, la regione più ricca e popolosa dell’intera penisola ospita più stranieri residenti (quasi 1.200.000 unità, pari a circa un quarto della popolazione straniera residente in Italia), i quali contribuiscono per l’11,5% al totale dei residenti regionali. Impressionante la crescita negli ultimi anni: nel 2003 gli stranieri residenti erano meno di 400.000, circa un terzo del numero attuale. Ovviamente la Lombardia si piazza al primo posto anche per numero di immigrati ospitati sul proprio territorio, il 13% di tutti quelli presenti in Italia per un totale di oltre 23.000, dei quali circa 1.500 occupano posti SPRAR.
Sono numerosi i richiami legislativi riguardo al tema dell’immigrazione, a partire dallo Statuto, il quale, all’articolo 2, comma 4, lettera h) del proprio testo, sancisce che la Regione “promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie”. La legge regionale originaria di riferimento (n. 38 del 1988) è stata integrata nel tempo con altre norme di contorno, come la legge n. 77 del 1989, l’articolo 2 della legge n. 19 del 2007 e l’articolo 6 della legge n. 3 del 2008; sul versante regolamentare si segnalano il regolamento n. 1/2004 sull edilizia residenziale (art. 8) ed il n. 9/2006 sul trattamento dei dati sensibili. Appare rilevante citare anche un rapporto di ricerca finanziato dal MIUR riguardante l’inclusione degli immigrati in Lombardia.
Passando all’analisi del Piano integrato, esso prevede 4 azioni propedeutiche, riguardanti il potenziamento del sistema informativo e dei processi di interrelazione fra i diversi servizi, la qualificazione degli operatori e la costruzione di modelli di lavoro in rete.
MARCHE. La Regione Marche annovera fra la sua popolazione regolarmente residente 145.130 stranieri, con un’incidenza del 9,4% rispetto alla popolazione totale, dato leggermente superiore al nazionale (8,2%); il suo contributo alla rete SPRAR è molto rilevante in confronto ad altre realtà simili (739 posti occupati, secondo dati di fine 2016, su un totale di 4.683 immigrati ospitati).
Lo Statuto approvato nel 2005 richiama l’importanza dell’integrazione all’art. 4, comma 1 del proprio testo: “La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo”. La normativa regionale che funge da guida in materia è la legge n. 13 del 2009, mentre risultano interessanti in materia anche l’articolo 4 della legge regionale 43/1988, ora abrogata, ed il 18 della legge n. 6 del 2005 sui servizi socio assistenziali. Citiamo, infine, il regolamento sui dati sensibili, contrassegnato come il n. 1 del 2007, ma soprattutto il Protocollo d’intesa fra Prefettura, Regione ed ANCI Marche del novembre 2015
Sono 3 le azioni propedeutiche previste dal Piano integrato, e afferiscono al rafforzamento delle relazioni fra servizi sociali e lavoro, lo sviluppo di un modello di lavoro di rete e la sperimentazione di un modello di presa in carico integrata.
MOLISE. Il fenomeno migratorio in entrata ha interessato in maniera molto marginale il Molise, Regione la quale vive il paradosso di avere una legge regionale sull’emigrazione ma non una sull’immigrazione. Questa affermazione è supportata dai dati: sono 10.800 gli stranieri residenti in questa Regione, i quali rappresentano appena il 3,4% della popolazione totale. Ciò nonostante, il Molise si è dimostrato una Regione molto solidale, accogliendo quasi 3.500 immigrati, dei quali oltre 500 all’interno del sistema SPRAR, i quali rappresentano circa un terzo dell’intera popolazione straniera residente.
Come detto in precedenza, il Molise non dispone di una legge di settore per l’immigrazione; il suo Statuto, così come modificato nel 2014, effettua un rimando alla questione all’art. 5, lettera e), affermando che “La Regione assicura la tutela della salute e la promozione di un adeguato sistema di protezione sociale, con particolare riguardo […] al riconoscimento del valore umano, sociale e culturale dell’immigrazione e al pieno inserimento nella comunità regionale dei migranti”. Alcune leggi regionali affrontano, indirettamente, alcuni aspetti di questo fenomeno, come la legge n. 1 del 2000, il regolamento 4/2006 e l’articolo 3 del regolamento 2/2000.
Nonostante queste lacune normative, il Molise ha deciso di aderire al Programma pluriennale in tema di politiche del lavoro e dell’integrazione per il periodo 2014-20 con un Piano integrato che prevede 4 azioni propedeutiche: la mappatura dei servizi rivolti ai migranti, l’istituzione di un tavolo di lavoro per l’implementazione del Piano stesso, lo sviluppo e diffusione di linee guida operative e la qualificazione delle competenze degli operatori del settore.
PIEMONTE. Gli stranieri residente entro i confini del Piemonte ammontano a 425.448, rappresentanti il 9,6% della popolazione totale; circa la metà di essi vive nella Città Metropolitana di Torino, gli altri sono più o meno equamente divisi fra le altre provincie. La Regione Piemonte si colloca ai vertici fra le regioni che ospitano temporaneamente più immigrati, i quali sono oltre 14.000, 1.270 a carico del solo sistema SPRAR.
Un importante richiamo all’integrazione e al riconoscimento dei diritti, anche dei cittadini non italiani, è lanciato dall’articolo 11, comma 1 dello Statuto così come modificato dalla legge regionale n. 1 del 2005: “La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati”. Questa regione si è dotata molto presto, confrontata al contesto normativo italiano, di una normativa in tema d’immigrazione (legge regionale n. 64 del 1989). Altre importanti iniziative legislative sono state inserite all’interno dell’articolo 22 della legge n. 1 del 2004 e dell’articolo 17 della legge n. 28 del 2007. Per quanti riguarda i regolamenti regionali, anche in questo caso è presente un richiamo all’interno della normativa sui dati sensibili, inquadrata nel regolamento 3/R/2006. Si segnala inoltre l’approvazione, nell’agosto 2015, di un Piano Regionale per l’accoglienza dei flussi non programmati.
Il Piano integrato della Regione Piemonte prevede 4 azioni propedeutiche, riguardanti l’analisi qualitativa e quantitativa sul livello di accesso ai servizi dei migranti, il rafforzamento territoriale di tali servizi, la qualificazione delle competenze di coloro che operano in questo settore, la qualificazione ed il rafforzamento dei sistemi informativi esistenti.
PUGLIA. In Puglia risiedono 117.732 stranieri, i quali rappresentano poco meno del 3% della popolazione; in termini assoluti, la popolazione straniera è piuttosto equamente divisa fra le varie provincie. La Puglia si caratterizza, insieme alla Sicilia, per essere l’unica Regione italiana ad ospitare immigrati nei 4 tipi di struttura previsti dalla normativa italiana: 6.270 nelle strutture temporanee, 236 negli hot spot, 3.268 nei centri di prima accoglienza e 2.368 all’interno del programma SPRAR, per un totale di oltre 12.000 presenze.
Analizzando lo Statuto è agevole notare come esso faccia riferimento in ben 2 occasioni alle tematiche dell’accoglienza e del rispetto dei diritti dei migranti, all’articolo 3 (La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell’accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili), e all’articolo 50, comma 2, lettera a) (L’Ufficio della difesa civica …interviene…. nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati). Per quanto riguarda la legislazione vigente, rileva la disciplina di settore sull’immigrazione (legge n. 32 del 2009), gli articoli 3 delle leggi n. 19 del 2006 e n. 31 del 2009, l’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 26 del 2006 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 457/2015. Si segnala, altresì, il regolamento 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili.
In relazione al Piano integrato di intervento regionale, la Puglia ha previsto 3 azioni propedeutiche per lo sviluppo della regione sulle tematiche in questione: la costituzione di un gruppo di assessori sui temi della migrazione, raccolta ed analisi dati sul fenomeno, istituzione di info point/ desk per favorire l’integrazione dei migranti.
SARDEGNA. Sono circa 46.000 gli stranieri sul territorio della Regione Autonoma Sardegna, equivalenti al 2,7% della popolazione locale. Per quanto riguarda gli immigrati, essi sono 5.662, ospitati per gran parte nelle strutture temporanee, solo 201 di questi hanno trovato rifugio presso siti previsti dal programma SPRAR.
Non esistono indirizzi precisi a riguardo della questione immigrazione nello Statuto; in compenso una legge regionale disciplina questa materia sin dal 1990, quando venne approvata la legge n. 46 del 1990. Sono rilevanti in tal senso anche le leggi n. 23 del 2005, in materia di riordino delle materie socio – assistenziali (art. 4) e la n. 13 del 1989 in materia di edilizia pubblica (art.2). Una precisa previsione appare anche in allegato al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Si segnalano inoltre delle linee guida triennali per l’immigrazione 2006 – 2008 e la ricostituzione di una Consulta Regionale per l’immigrazione.
In merito al Piano integrato degli interventi, si segnala l’approvazione di 5 azioni propedeutiche, riguardanti uno studio di fattibilità per un raccordo informativo tra le banche dati su soggiorno ed ingresso di stranieri, la mappatura dei servizi e degli operatori del settore, la previsione di una sezione nel report del lavoro regionale dedicata alle migrazioni, la costituzione di un punto unico di accesso e i servizi e la predisposizione di un’app per i servizi al lavoro e socio sanitari
SICILIA. La Regione Autonoma Sicilia annovera fra i suoi residenti 174.115 stranieri, i quali costituiscono il 3% della popolazione totale e sono quasi equamente divisi fra le provincie di Palermo, Messina e Catania (gli stranieri residenti in queste 3 provincie costituiscono oltre il 50% del totale). Come noto, la Sicilia da sola sopporta il peso di gran parte dell’immigrazione illegale proveniente dal nord Africa per via della sua posizione geografica, ed infatti si classifica prima a livello nazionale nelle statistiche riguardanti gli ospiti di centri di prima accoglienza (4.525) e di posti SPRAR occupati (4.374). Altri 4.500 migranti circa sono inoltre ospitati in strutture temporanee e 584 negli hotspot.
Per far fronte a questa situazione di emergenza di recente è stato presentato un disegno di legge regionale organico in materia d’immigrazione. Alcune disposizioni sono peraltro contenute nella legge n. 22 del 1986 (art.4) e nella legge n. 5 del 2009 (art. 28), mentre lo scorso anno sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati.
Il Piano integrato degli interventi si concentra solo sulla mappatura dei servizi esistenti, la costituzione di un unico punto di accesso (PAS), la formazione degli operatori addetti al PAS e la realizzazione e diffusione di un manuale informativo sul PAS stesso.
TOSCANA. Gli stranieri residenti sul suolo della Regione Toscana sono circa 400.000, e rappresentano oltre il 10% della popolazione regionale toscana; una cifra molto rilevante, se si pensa che nel 2004 questi erano 164.800. Questa Regione ospita inoltre 12.456 immigrati, dei quali 858 nell’ambito del programma SPRAR.
La normativa regionale toscana è, in materia di immigrazione, una delle più ricche sul panorama nazionale; già lo Statuto rimanda due volte a questo tema, nell’ambito dell’articolo 3, comma 6 (“La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati”), e dell’articolo 4, comma 1, lettera t) (riguardante la promozione della “accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione sociale”). La normativa regionale di riferimento è la legge n. 29 del 2009, ma contribuiscono a regolamentare la materia anche la legge n. 41 del 2005, la legge n. 96 del 1996 (art. 6) e la legge n. 32 del 2002 (art.1). Altresì rilevano i regolamenti 15/R/2008 (art. 10), 18/R/2006, 7/R/2004 (art. 29) e 47/R/2003, nonché la deliberazione della Giunta Regionale nr. 1162/2015.
Nel Piano integrato degli interventi sono previste ben 8 azioni propedeutiche: la costituzione di una cabina di regia che coinvolga enti locali e Regione, la promozione di una rete che coinvolga attori pubblici e privati, la costituzione di equipe multidisciplinari di coordinamento per l’implementazione di un sistema integrato di servizi, l’organizzazione di un ciclo di seminari rivolti agli operatori sociali, la mappatura dei servizi socio assistenziali, monitoraggio e messa online delle opportunità formative/lavorative disponibili, definizione di un punto unico di accesso ai servizi e formazione per gli operatori degli sportelli.
TRENTINO ALTO ADIGE. Le competenze in materia di immigrazione del Trentino Alto Adige sono divise, seguendo il territorio di competenza, fra le Provincie Autonome di Bolzano e Trento. In tutto il territorio regionale sono presenti circa 100.000 stranieri residenti, corrispondenti al 9,1% della popolazione residente totale; sono ospiti della Provincia Autonoma di Bolzano 1.681 immigrati, tutti presenti all’interno delle strutture temporanee ordinarie, mentre la Provincia Autonoma di Trento da rifugio a 1.425 persone, 148 dei quali nell’ambito del progetto SPRAR.
La normativa provinciale di riferimento del Trentino è la legge n. 13 del 1990 mentre quella della Provincia Autonoma di Bolzano è la legge n. 12 del 2011, che ha approvato anche le leggi n. 131 del 1991 (art.5), n. 13 del 1998 (art.5) e n. 9 del 2007 (art.1).
Infine, si segnala che le due Provincie Autonome hanno deciso di non partecipare al Programma pluriennale in tema di politiche del lavoro e di integrazione, ma di mantenere una regia autonoma nella gestione dei migranti affidati ai loro territori, anche con iniziative innovative.
UMBRIA. L’Umbria è una Regione che, nonostante le ridotte dimensioni, ospita circa 100.000 residenti stranieri, i quali influiscono per l’11% sul totale della popolazione residente regionale. La Regione contribuisce al dislocamento di migranti sul suolo nazionale con 3.263 posti, 408 dei quali forniti dallo SPRAR.
Lo Statuto della Regione, tramite il proprio articolo 8, comma 2 “riconosce il valore umano, sociale e culturale dell’immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella comunità regionale delle persone immigrate”. Sono presenti una normativa regionale in ambito di immigrazione, la legge n. 18 del 1990, mentre altre leggi regionali (n. 26 del 2009, art.2; n. 23 del 2003, art.20), e regolamenti, come il 4/2006, si preoccupano di fissare alcuni principi di contorno nell’ambito della legislazione regionale. Inoltre, così come previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo 286/98, si segnala un Programma annuale di iniziative concernenti l’immigrazione, giunto ormai alla sua 17esima edizione.
La Regione Umbria partecipa alla Programmazione triennale in tema di politiche del lavoro e dell’integrazione promuovendo ben 7 azioni propedeutiche all’interno del proprio Piano integrato: lo sviluppo di un sistema di rete territoriale di servizi ai migranti, la promozione di reti fra enti pubblici e privati per migliorare i servizi, aggiornamento delle metodologie e contestuale formazione per gli operatori, utilizzo della mediazione sociale nei rapporti fra autoctoni ed immigrati ed inserimento di mediatori interculturali a tal fine, partenariato fra scuole, sportelli e privati in ambito scolastico.
VALLE D’AOSTA. Nonostante il forte incremento degli ultimi 15 anni (popolazione straniera residente triplicata in questo periodo), il dato riguardante gli stranieri residenti in Valle d’Aosta è uno dei più bassi del nord Italia e dell’intera penisola: appena 9.075 gli stranieri residenti, pari al 7% della popolazione regionale. Lo sforzo della Regione nei confronti dei migranti è stata concretizzata nella concessione di 288 posti in strutture temporanee.
La Val d’Aosta ha approvato una normativa regionale di settore, la legge n. 51 del 1995, e altre leggi regionali di contorno, come la n. 3 del 2013 (art. 19), la n. 3 del 2015 (artt. 6 e 14)e la n. 14 del 2008 (art. 3), oltre al regolamento n. 2 del 2006 in materia di trattamento dei dati.
Nonostante la marginalità occupata dalla Val d’Aosta in questo contesto, sono state previste dal Piano integrato regionale ben 6 azioni propedeutiche: la costituzione di una cabina di regia che coinvolga settore politiche sociali, lavoro ed integrazione culturale e di un tavolo di lavoro con le associazioni di stranieri, l’individuazione di un centro interculturale catalizzatore di iniziative, l’attivazione di 3 poli di intervento territoriale per la ricognizione dei bisogni, sensibilizzazione del territorio, mappatura delle attività a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio.
VENETO. Il Veneto è regione di residenza per oltre mezzo milione di cittadini stranieri residenti, i quali rappresentano oltre il 10% del totale regionale della popolazione veneta e della popolazione straniera residente in Italia. Il Veneto è una delle regioni che ospita il maggior numero di migranti, 14.224 secondo dati di fine 2016, dei quali oltre 3.000 alloggiati nei centri di prima accoglienza, circa 500 in posti SPRAR ed i restanti all’interno di strutture temporanee.
Lo Statuto, nella sua versione del 2012, rimanda direttamente alla questione immigrazione all’articolo 5, comma 5: “La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l’integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale”. La normativa di riferimento è la legge n. 9 del 1990; altre disposizioni rilevanti in tale ambito sono dettate dalle leggi regionali n. 55 del 1982 (art.4) e n. 10 del 1996 (art.2) e dai regolamenti regionali 10/1992 e 2/2006.
Ad oggi non è stato presentato nessun piano integrato di intervento regionale.
(febbraio 2017)
(a cura di Francesco Casella, Master in analisi, prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata – anno 2016 – Università di Pisa)