Finalità della disciplina. Fra gli strumenti ratificati nella prima stagione di approvazioni di normativa europea in materia d’asilo vi è anche un dispositivo sullo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo che, inizialmente rilevante solo ai fini della legislazione comunitaria in materia d’immigrazione, è stato successivamente modificato, diventando rilevante anche per il Sistema europeo comune d’asilo.

La prima direttiva. Tale norma è stata introdotta nell’ordinamento tramite la direttiva 2003/109/CE che prevede un permesso di soggiorno europeo per i soggiornanti di lungo periodo, con il quale instaurare rapporti di lavoro all’interno dell’Unione ed il soggiorno inferiore a tre mesi in esenzione del visto; inoltre stabilisce i termini e le condizioni di concessione e ritiro dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di Paesi terzi, i diritti degli individui ai quali è concesso tale status e le condizioni di trasferimento da un Paese UE e l’altro (art.1 del testo).

Nelle definizioni (art. 2) sono invece espressi i concetti, fra gli altri, di soggiornante di lungo periodo e permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, mentre il capo II dell’articolato (artt. 4 – 13) esplica chi siano coloro i quali abbiano diritto: per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, i cittadini di Paesi terzi devono aver vissuto legalmente ed ininterrottamente in un Paese membro per almeno 5 anni, nel calcolo dei quali sono concesse assenze non superiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi nel loro complesso (art. 4). I cittadini di Paesi terzi, per ottenere tale status devono inoltre dimostrare di disporre di risorse economiche stabili e regolari per il sostentamento loro e della propria famiglia e di un’assicurazione contro le malattie (art. 5), anche se non è possibile negare lo status per ragioni economiche, ma solo per fondati motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza (art. 6).

Tale status è immediatamente revocabile nel caso sia stato ottenuto in maniera fraudolenta, e nei casi in cui sia stato accertato che il titolare di status di soggiornante di lungo periodo sia ritenuto una minaccia grave per ordine pubblico e sicurezza oppure nel caso di allontanamento dal territorio dell’Unione per un periodo superiore ai 12 mesi (art. 9).

L’esame delle domande può durare al massimo 6 mesi e, ai soggetti giudicati idonei, è rilasciato un permesso di soggiorno valido 5 anni e automaticamente rinnovabile; una volta ottenuto il permesso, i soggiornanti godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quello Stato in materia di lavoro, istruzione, sicurezza sociale, fisco e libertà di associazione, anche se in taluni casi tali diritti possono essere limitati (art. 11). A determinate condizioni, fissate dal capo III (articoli 14 – 23) della direttiva, i soggiornanti di lungo periodo hanno il diritto di trasferirsi per vivere, lavorare e studiare in altro Paese dell’Unione per più di 3 mesi, anche accompagnati dalla famiglia.

La seconda direttiva in materia. La previsione, dettata in maniera incontrovertibile dall’articolo 3 della direttiva, di escludere i titolari di protezione sussidiaria, i rifugiati ed i richiedenti protezione internazionale dalla possibilità di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo appariva quanto meno immotivata, e fu questa lacuna a spingere il legislatore ad un riesame di questo strumento nell’ambito del programma di revisione del Sistema europeo comune d’asilo. La prima proposta di modifica della direttiva giunse al Consiglio, su impulso della Commissione, già nel 2007, ma si si è dovuto attendere fino al maggio 2011 per vedere tale iniziativa trasformata in atto normativo. La direttiva 2011/51/UE interviene a modificare l’articolo 3 della precedente disposizione, ed in particolare i paragrafi c) e d) di tale articolo, di modo che il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo possa avvenire anche nei confronti dei titolari di protezione internazionale, ma non per coloro i quali abbiano presentato richiesta di protezione né per coloro che abbiano ottenuto una protezione diversa da quella internazionale (protezione sussidiaria). Sono state previste garanzie aggiuntive e facilitazioni per quanto riguarda il conteggio del tempo passato nell’Unione utile ad arrivare ai 5 anni previsti dalla direttiva, ma anche nei riguardi della libertà di movimento all’interno dell’Unione per i soggiornanti di lungo periodo, ad esempio per quanto riguarda diritti e benefici (che non possono essere inferiori a quelli previsti dalla direttiva qualifiche) e la protezione nei casi di espulsione dal territorio dell’Unione. L’avvenuta modifica riveste una particolare importanza data l’elevata richiesta di mobilità interna all’Unione proveniente proprio dalle categorie beneficiate dalla variazione nel testo della direttiva; oltre all’effetto diretto si spera che, introducendo una sorta di “lasciapassare” si incentivi gli Stati europei ad una ulteriore armonizzazione legislativa in materia di accoglienza

Considerazioni finali. Con la direttiva 51 del 2011 è stato di fatto compiuto un passo in avanti nell’estensione dei diritti alla categoria dei rifugiati, i quali risultano più tutelati in Europa rispetto a qualsiasi altra parte del mondo, spesso grazie a strumenti ideati dall’Unione e dei quali essa stessa è l’unica promotrice a livello globale. Tuttavia, permangono diverse zone d’ombra, come per esempio l’estensione di tali diritti anche ai titolari di protezione sussidiaria e ai richiedenti asilo, ma anche la previsione di dover attendere il compimento dei 5 anni di soggiorno regolare per poter circolare liberamente in tutto il territorio dell’Unione, la qual cosa limiterebbe, secondo taluni, la spinta all’integrazione. Altro grande neo irrisolto riguarda invece l’ampia discrezionalità lasciata agli Stati, i quali, come spesso accade, possono limitare la portata della direttiva tramite decreti straordinari, i quali rischiano di vanificare gli obiettivi per i quali la direttiva è stata modificata.

(a cura di Francesco Casella, Master in analisi, prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata – anno 2016 – Università di Pisa)