Premessa. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno il 21 Maggio scorso ha rilasciato una nuova Circolare che indica alle Questure, in sede di rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS, di tenere conto delle discipline regionali e locali riguardo il tema delle distanze minime da luoghi qualificati come “sensibili” degli esercizi con attività di scommesse, sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo.

La circolare è stata disposta, in risposta a diversi quesiti, in ordine alla verifica delle distanze minime da luoghi sensibili, nati dall’interpretazione della circolare n.577/PASS/U/003881/12001 in tema di licenze, con la quale si innovava la prassi precedente, attribuendo alla Questura anche la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali e comunali.

Le indicazioni presenti all’interno della circolare, rifacendosi alle disposizioni regionali e locali fino ad oggi approvate sui limiti distanziometrici dai luoghi sensibili, sottolinea come i provvedimenti presi dagli enti locali siano oggi fondamentali per prevenire e contrastare la diffusione della dipendenza dal gioco d’azzardo nei territori, e come il ruolo di controllo preventivo delle Questure sul rilascio delle licenze sia una parte essenziale per l’attuazione di tali provvedimenti.

Nuove aperture. La circolare “si applica alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della circolare medesima” in richiamo a quanto Regioni ed enti locali si sono impegnati ad adottare per permettere una distribuzione equilibrata del gioco sul territorio, all’interno dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata. Tale circolare si applica alle richieste di nuove licenze per l’apertura fisica di locali dove i nuovi esercizi commerciali sono ubicati. Non rientrano all’interno di questa categoria le autorizzazioni che in data di emanazione della circolare riguardano esercizi già in attività per la variazione: della titolarità, del concessionario o del rappresentante.

Corner e punti gioco d.l. n. 223/2006. Le distanze minime in relazione ad autorizzazioni dipendono dalle tipologie di attività alle quali le singole leggi regionali fanno riferimento. A titolo di esempio nella sentenza n. 1570/2015 del TAR della Lombardia, viene posto questo quesito in riferimento alla Legge Regionale n.8/2013, dove le distanze minime si riferivano alle sole sale con apparecchi VLT. Quindi, vista la natura regionale della regolamentazione, in caso di dubbi, le Questure potranno chiedere chiarimenti interpretativi alle Regioni.

Punti raccolta (ex CTD). La legge di bilancio del 2018 all’art. 1, comma 1048, prevede che “le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati” con le leggi di stabilità 2015 e 2016 “sono prorogate al 31 dicembre 2018”, e tale circolare, vista l’opera di aggiornamento dei titoli autorizzativi relativi a tali punti di raccolta riguardanti  attività già esistenti, non viene applicata.

Sentenze giudici amministrativi. Per l’applicazione di tale disposizione vedi la sentenza del Consiglio di stato n. 4604/2018.

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)