Premessa. Sono state pubblicate numerose sentenze del Tar Torino sui ricorsi presentati da esercenti di sale da gioco nei confronti dei provvedimenti di diversi comuni piemontesi, grandi e piccoli (tra cui Torino, Alessandria, Novara, Rivoli), che confermano l’attuale, prevalente, giurisprudenza dei giudici amministrativi sulla legittimità degli interventi adottati dalle amministrazioni regionali e locali per contrastare il gioco d’azzardo patologico.

I provvedimenti di limitazione degli orari delle sale da gioco. La legge Piemonte n. 9 del 2016 (“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico“) attribuisce ai Comuni il potere di determinare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura, per sale da gioco, sale scommesse ed esercizi pubblici gli orari, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.

In attuazione di tale disposizione numerosissimi comuni hanno adottato appositi provvedimenti di limitazione degli orari, oggetto di ricorsi da parte degli esercizi interessati; ed il comune di Torino, ad esempio, ha deciso di sospendere l’ordinanza del sindaco in materia, in attesa delle decisioni del giudice amministrativo. Il Tar Piemonte ha respinto gli articolati ricorsi affermando la piena legittimità dei provvedimenti adottati e tale indirizzo è stato successivamente confermato in diverse occasioni dal Consiglio di stato. Gli aspetti più rilevanti di tali sentenze (in allegato sono pubblicate integralmente le motivazioni della sentenza del Tar n. 834 del 2017 e della sentenza del Consiglio di stato n. 4439 del 2018, entrambe riguardanti il comune di Torino), possono essere così sintetizzate:

  • i provvedimenti di limitazione degli orari di apertura sono compatibili con i principi della legislazione nazionale e comunitaria in materia; in assenza di un quadro di misure organiche che affrontino tutti gli aspetti del fenomeno del gioco d’azzardo patologico (ad esempio, quello del gioco on line), le misure adottate dalle Amministrazioni locali – nell’ambito dei poteri costituzionalmente loro riconosciuti – appaiono finalizzate a contrastarne gli effetti in modo efficace, con particolare riguardo all’utilizzo compulsivo di slot machine e videolottery da parte delle categorie più deboli (minori, anziani, casalinghe);
  • anche l’esistenza di discipline differenziate sugli orari non può essere addebitata al singolo ente locale, che può agire solo nei limiti delle proprie competenze territoriali; in ogni caso, ad esempio, il Comune di Torino ha promosso intese con una trentina di comuni limitrofi per giungere ad una disciplina uniforme;
  • risulta corretto l’utilizzo da parte del sindaco dei poteri di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici tramite ordinanza ex art. 50, comma 7, del testo unico sugli enti locali, anche in assenza di un preventivo atto di indirizzo del Consiglio comunale (o comunque non in contrasto con esso), come previsto anche dalla legge della regione Piemonte;
  • è giudicata valida l’istruttoria svolta dai comuni interessati per accertare la rilevanza del fenomeno del gioco d’azzardo patologico nei territori interessati, caratterizzati da una accentuata propensione al gioco;
  • viene respinta infine anche la questione di costituzionalità della legge della Regione Piemonte che ha effettuato – così come i provvedimenti delle Amministrazioni locali – un contemperamento tra gli interessi degli operatori economici con l’interesse pubblico della tutela della salute.

L’applicazione del “distanziometro. Il Tar Torino (ordinanza n. del 2018) ha respinto il ricorso cautelare nei confronti del provvedimento, adottato dal comune di Manta, di chiusura degli apparecchi da gioco installati in un esercizio commerciale, in quanto situato a poca distanza da una casa di riposo: e ciò in contrasto con il regolamento comunale n. 9 del 27 aprile 2015.

L’ampliamento dei “luoghi sensibili”. Interessanti sono alcune decisioni dello stesso Tar Piemonte nei confronti dei regolamenti di Domodossola e Borgo San Dalmazzo (sentenze nn. 836 e 837 del 2017), che hanno ampliato il numero di “luoghi sensibili” rispetto ai quali deve essere garantita una distanza minima da parte delle sale da gioco. Il giudice amministrativo ha contestato la legittimità di tali disposizioni sulla base della legge Piemonte n. 9 del 2016: tale legge infatti autorizza i comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili ma solo “tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica”, mentre l’elenco individuato dalla legge regionale (che comprende istituti scolastici, impianti sportivi, luoghi di culto etc) a “tutela della salute e di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco” va considerato tassativo e non ulteriormente estensibile da parte delle amministrazioni locali.

Per approfondimenti sui temi trattati è disponibile sul sito di Avviso pubblico un’ampia documentazione sulle diverse tipologie di intervento adottate dalle Amministrazioni regionali e locali, con particolare riguardo alle misure di ricollocazione delle sale da gioco, limitazione degli orari di apertura, requisiti delle sale da gioco, pubblicità, fino agli incentivi per gli “esercizi no slot” e alle campagne di sensibilizzazione e prevenzione.

(Ultimo aggiornamento 20 ottobre 2018)

Sentenza Tar Piemonte n. 834 del 2017 (ordinanza orari sindaco di Torino)
Sentenza Consiglio di stato n. 4439 del 2018 (ordinanza orari sindaco di Torino)