Premessa. Numerose sono state le sentenze dei TAR che recentemente si sono pronunciate riguardo i provvedimenti presi da diverse amministrazioni comunali .

Venezia. Il Tar Veneto ha recentemente respinto (sentenza n. 898/2018), il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse e di offerta di gioco con apparecchi per l’annullamento dei provvedimenti del Comune di Venezia sulla distanza minima da luoghi sensibili. Il Comune di Venezia con il regolamento in materia di giochi nel 2016, ha introdotto il divieto di apertura di nuove “sale di raccolta scommesse ippiche e sportive” art. 88 TULPS, ad una distanza minima di 500 metri da determinati luoghi sensibili (art. 6), applicando la legge regionale n.6/2015 che demanda “ai comuni il potere di individuare la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo”. La parte ricorrente stipulando “un contratto di cessione di azienda” integra una “nuova apertura” di una sala di raccolta scommesse ippiche e sportive, in un locale ubicato ad una distanza inferiore a 500 metri da determinati luoghi sensibili, permette “l’applicabilità della disciplina relativa al rispetto della distanza minima” e del conseguente rigetto del ricorso. Altre sentenze (qui) sulla disciplina delle distanze del Comune di Venezia si sono espresse in linea con quest’ultima, come la n. 24/2018 dove viene evidenziata l’importanza dei provvedimenti dell’ente locale, che “intende tutelare coloro che, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l’indiscriminata applicazione della nuova disciplina regolamentare avrebbe potuto gravemente pregiudicare”. “Il cambiamento della situazione giuridica o fattuale rispetto al momento dell’entrata in vigore” porta con sé “l’applicazione della nuova disciplina sulle distanze minime da determinati luoghi sensibili” che si ha “non solo qualora il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali, ma anche qualora nei medesimi locali venga ad operare un nuovo soggetto” che richieda l’autorizzazione all’esercizio del gioco lecito.

Nocera Inferiore. La sezione staccata di Salerno del TAR Campania ha respinto con la sentenza 1291/2018 il ricorso presentato da numerosi esercizi per l’annullamento dell’ordinanza n. 42/2018 del Comune di Nocera Inferiore che regolamenta gli orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro. Il rigetto viene legittimato dalla “giurisprudenza del Consiglio d Stato, ormai costante dell’affermare, in materia di regolamentazione di orario di apertura di sale giochi, che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione non preclude all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute.” Ulteriore conferma viene data dalla “Corte Costituzionale con la sentenza n. 220/2018 che ha mostrato di ritenere plausibile la detta interpretazione giurisprudenziale nel senso che all’art. 50, c. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 che autorizza i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi ed esercizi dove sono istallati apparecchi, anche in funzione di contrasto dei fenomeni di ludopatia.

Cremona. Anche la sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia ha respinto con tre sentenze (929-938-939/2018), i ricorsi presentati da alcuni titolari di sale giochi contro l’ordinanza sindacale e il regolamento del Comune di Cremona, predisposti per “limitare gli orari di apertura delle sale da gioco d’azzardo lecito e funzionamento degli apparecchi da gioco art.110, c. 6 e 7 TULPS”. L’ordinanza “disciplina gli orari di esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito art. 86 TULPS e gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco che prevedono la possibilità di vincita in denaro” fissati a sette ore, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 festivi compresi. La “determinazione degli orari nell’ordinanza è un mero atto attuativo delle disposizioni regolamentari, elaborate sulla scorta di una compiuta istruttoria” che danno atto del “fatto che Cremona è la terza città in Lombardia dove ha attecchito il fenomeno delle slot machine con un impatto notevole se si pensa che per ogni 117 abitanti c’è una slot machine”, anche i dati “forniti dall’ASL evidenziano come il numero delle persone e delle famiglie alle prese con il gioco d’azzardo patologico sia ulteriormente lievitato.” I provvedimenti presi dal comune non hanno lo scopo di eliminare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP) ma di tutela della salute attraverso i criteri indicati all’art. 14 del regolamento. Il sindaco, nel disciplinare gli orari ha infatti seguito i seguenti “criteri: non prima dell’inizio dell’orario giornaliero scolastico, termine entro un orario compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica, sospensione nelle ore centrali in relazione all’orario di uscita dagli istituti scolastici degli studenti ed al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza”, come minori e anziani. Inoltre viene lasciata la possibilità di stabilire le “fasce orarie anche in considerazione delle zone e delle problematiche”.

Flero. Sempre la sezione di Brescia del TAR Lombardia con la sentenza n. 930/2018 ha invece accolto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi ex art. 88 TULPS, annullando l’ordinanza n. 4/2018 del Comune di Flero, “avente a oggetto disposizioni in merito a limitazioni all’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento”. Il ricorso è stato accolto in quanto l’ordinanza risulta “priva della motivazione adeguata, richiesta per legittimare un intervento fortemente incidente su di un’attività economica”. L’ordinanza infatti “colpisce solo una delle tipologie di gioco lecito (VLT), e non le AWP, che parimenti risultano “ingeneranti lo stesso meccanismo di dipendenza e incapacità di interrompere il gioco”. A confermare l’accoglimento e il conseguente annullamento del provvedimento viene riportata dalla mancanza di fonti certe e di un’istruttoria inadeguata “in linea con l’orientamento della giurisprudenza la quale afferma, che l’intervento dell’autorità in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e all’iniziativa economica), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni, il più possibile dettagliati ed aggiornati, su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti”.

 

(a cura di Sara Capitanio, vincitrice della borsa di studio di Avviso Pubblico sul gioco d’azzardo)