Premessa. Il Parlamento Europeo ha approvato, nella seduta del 26 Marzo 2026, la Direttiva Europea Anticorruzione.
Qui il comunicato stampa e il testo adottato.
Essa si pone l’obiettivo di contrastare la corruzione consentendo una migliore cooperazione transfrontaliera tra le Autorità. In questo senso, dunque, la Direttiva stabilisce, in primo luogo, un quadro giuridico omogeneo per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l’Unione, attraverso norme di carattere penale e altre misure preventive. La Direttiva mostra una costante attenzione al settore pubblico e a quello privato, e incide anche sulla responsabilità delle persone giuridiche e sul sistema sanzionatorio.
LE MISURE PENALI.
I reati (artt. 3-11). Nello specifico, sul piano penale, la Direttiva stabilisce norme minime, lasciando gli Stati liberi di adottare o mantenere regole più severe in materia di corruzione.
La Direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché, se intenzionali, costituiscano reato:
1. La corruzione attiva e passiva nel settore pubblico e nel settore privato
2. L’appropriazione indebita nel settore pubblico e nel settore privato (per quest’ultima, la Direttiva incoraggia gli Stati a configurarla come reato)
3. Il traffico di influenze in due situazioni:
- Promessa, offerta o concessione di un indebito vantaggio al fine di esercitare un’influenza impropria in vista di ottenere un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico;
- Sollecitazione/ottenimento di un indebito vantaggio, o l’accettazione di un’offerta o di una promessa relativa a tale vantaggio, al fine di esercitare un’influenza impropria in vista di ottenere un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico.
La Direttiva specifica che il traffico di influenze sia considerato reato a prescindere dal fatto che l’influenza sia stata presunta o reale, che sia stata esercitata o meno, e che abbia ottenuto o meno il risultato voluto.
NB: a proposito del traffico di influenze la Direttiva sottolinea l’importanza di introdurre norme efficaci su conflitti di interessi, “porte girevoli” e finanziamenti dei partiti.
4. L’esercizio illecito di funzioni pubbliche con riferimento a violazioni gravi della legge derivanti dall’esecuzione o dall’omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.
La Direttiva specifica che tali violazioni gravi potrebbero includere, ad esempio, la violazione di disposizioni legislative o regolamentari volte a garantire il libero accesso e la parità di condizioni dei contratti per i candidati, o la deliberata errata applicazione della legge da parte di giudici o arbitri. Si tratta di ipotesi che in passato erano ricomprese nell’abrogata fattispecie di abuso d’ufficio.
5. L’intralcio alla giustizia
6. L’arricchimento mediante corruzione
7. L’occultamento intenzionale o la dissimulazione della vera natura dei beni
8. L’istigazione, il favoreggiamento, il concorso a commettere uno dei precedenti reati
Le sanzioni (art. 12). La Direttiva, inoltre, sottolinea che devono essere adottate sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. In questo senso, stabilisce, in primo luogo, il livello minimo delle pene per i reati elencati e incoraggia gli Stati a prevedere ulteriori sanzioni con effetto dissuasivo (es. la destituzione, la sospensione e il trasferimento dai pubblici uffici, l’interdizione, i divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche, il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni, l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria, l’esclusione dalla partecipazione a un appalto anche sotto le soglie europee).
Le persone giuridiche (artt. 13-14). La Direttiva prevede anche la responsabilità delle persone giuridiche, quando i reati sono commessi a loro vantaggio. Il sistema sanzionatorio individuato dalla Direttiva non è incentrato sul sistema delle quote (come prevede, ad esempio, il modello 231 italiano), bensì su una percentuale del fatturato mondiale totale (che varia dal 3% al 5% a seconda della gravità) e su un importo fisso (elevato: 40 milioni di euro nei casi più gravi, 24 milioni negli altri).
La giurisdizione (art. 18). Spiega la Direttiva che, in ragione della mobilità degli autori e soprattutto dei proventi economici dei reati, un punto cruciale è rappresentato dalla circostanza che gli Stati stabiliscano la propria giurisdizione sui casi di corruzione così da permettere alle autorità competenti di indagare sui reati e avviare azioni penali in modo efficace.
La prescrizione (art. 19). La Direttiva affronta anche il tema della prescrizione prevedendo un termine minimo che consenta di raccogliere le notizie di reato, condurre le indagini, esercitare l’azione penale ed emettere un giudizio.
Gli strumenti investigativi (art. 26). La Direttiva presta attenzione alla predisposizione di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione (che spesso interessano più Stati membri). La Direttiva menziona anche la possibilità di prevedere attenuanti per gli autori dei reati che collaborano con le autorità, oltre agli strumenti investigativi speciali utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata.
Il congelamento e la confisca dei beni (art. 27). Specifica attenzione viene rivolta alla confisca dei proventi dei reati corruttivi, applicando la Direttiva 2024/1260 (qui la scheda di sintesi). Tale Direttiva comprende la confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente, che sono stati trasferiti da un indagato o un imputato a terzi, o che terzi hanno acquisito da un indagato o imputato, qualora i terzi interessati sapessero che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca.
Costituzione di parte civile del pubblico (art. 30). Essendo la corruzione, in molti casi, un reato privo di vittima diretta, la Direttiva si preoccupa di consentire ai membri del pubblico interessato di partecipare, come parte civile, ai procedimenti penali.
LE MISURE NON PENALI.
Gli strumenti di prevenzione della corruzione (art. 20). Oltre all’elenco dei reati da perseguire e agli strumenti investigativi più efficaci, la Direttiva individua strumenti di prevenzione della corruzione:
- un accesso adeguato alle informazioni di interesse pubblico,
- norme sulla dichiarazione e sulla gestione dei conflitti di interessi nel settore pubblico,
- misure volte a garantire la trasparenza nel finanziamento delle candidature dei funzionari pubblici eletti e dei partiti politici,
- norme sulle dichiarazioni della situazione patrimoniale e la verifica di tali dichiarazioni,
- dichiarazioni di interessi da parte di funzionari nazionali relative a situazioni di “porte girevoli”,
- norme relative alla mancata dichiarazione di beni o interessi sostanziali,
- norme che disciplinano l’interazione tra il settore privato e il settore pubblico.
Gli Stati membri, inoltre, procedono, a intervalli opportuni, a una valutazione per individuare i settori o le professioni più esposti al rischio di corruzione e mettono a punto misure per affrontare i principali rischi nei settori e nelle professioni individuati.
Le Strategie nazionali (art. 21). La Direttiva impone agli Stati di adottare e pubblicare una Strategia nazionale in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione. A tal fine, sono incoraggiati a consultare la società civile, gli organismi o le unità organizzative anticorruzione, gli esperti indipendenti, i ricercatori e altri portatori di interessi.
Il pluralismo e la libertà di informazione (cons. 40). Nel preambolo della Direttiva si fa riferimento all’obbligo degli Stati di garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la libertà e il pluralismo dei media. Viene riconosciuto, infatti, che il lavoro giornalistico (in particolare quello d’inchiesta) rappresenta un elemento essenziale nella lotta contro la corruzione.
Le misure di protezione per chi denuncia-whistleblowing (art. 25). Riprendendo la Direttiva 2019/1937 (qui la scheda di sintesi del D. Lgs. di recepimento nell’ordinamento italiano), sul whistleblowing, si ritiene necessario garantire canali riservati per quei soggetti che denunciano alle autorità casi o episodi di corruzione, proteggendoli da ritorsioni. Si tratta, quindi, di applicare il whistleblowing a tutti i reati corruttivi esaminati nella Direttiva.
Sospensione o trasferimento di un funzionario pubblico (art. 31). Secondo la Direttiva, gli Stati devono valutare la possibilità di istituire procedure per cui un funzionario pubblico accusato di un reato corruttivo possa essere sospeso o trasferito temporaneamente dall’autorità competente, nel rispetto della presunzione di innocenza.
LE MISURE DI COORDINAMENTO E DI COOPERAZIONE.
Cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi dell’Unione (artt. 28, 32, 33). Uno dei punti di forza della Direttiva è quello di mettere in campo forme avanzate di coordinamento e di cooperazione tra gli Stati, in ragione della natura spesso transfrontaliera dei reati corruttivi. La Direttiva menziona tutti i soggetti coinvolti (Europol, Eurojust, Procura Europea, Olaf, Commissione), gli strumenti per lo scambio di informazioni (Secure Information Exchange Network Application – SIENA di Europol) e le forme di sostegno della Commissione stessa agli Stati e alle loro autorità.
Raccolta di dati e statistiche (art. 34). La Direttiva esprime la necessità che gli Stati raccolgano dati statistici sui reati corruttivi, utilizzandoli per analizzare la portata e le tendenze criminali, nonché per fornire informazioni ai cittadini. I dati così raccolti devono, poi, essere pubblicati e possono anche essere analizzati e utilizzati dalla Commissione nel contesto del monitoraggio, dell’attuazione e della valutazione della Direttiva.
Recepimento (art. 37). Gli Stati membri mettono in vigore le per conformarsi alla Direttiva entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore.
Valutazione e relazioni (art. 38). Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva.