Premessa. Il Ministro dell’Interno ha trasmesso alle Camere la relazione sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni sciolti per infiltrazioni mafiose (prevista con cadenza annuale dall’art. 146 del testo unico sugli enti locali) con riferimento all’intero periodo 2010-2014 (Doc. LXXXVIII, n. 1; le ultime due relazioni risalgono a luglio 2008 e a marzo 2010 – clicca qui).
La natura dell’intervento di scioglimento. La relazione si sofferma sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e dei giudici amministrativi, che ha contribuito notevolmente a precisare le condizioni per giustificare un provvedimento particolarmente delicato, in quanto incide drasticamente sul rapporto fiduciario corpo elettorale-organo rappresentativo.
Analisi dei decreti di scioglimento. La relazione fornisce un quadro analitico, anno per anno, delle gestioni
commissariali che si sono succedute nel periodo 2010-2014 (258 complessive), dando conto anche delle decisioni di Tar e Consiglio di Stato (20 sentenze di annullamento nel quinquennio 2010-2014) e dei casi in cui si è proceduto invece all’archiviazione del procedimento, in assenza dei presupposti previsti dalla legge (18 comuni e 3 aziende sanitarie nel quinquennio). Dai dati emerge un maggior ricorso all’istituto dello scioglimento negli anni 2012-2013, con un coinvolgimento anche delle regioni settentrionali.
Incandidabilità. La relazione dà conto infine di alcune pronunce dei giudici in tema di incandidabilità degli amministratori locali degli enti coinvolti dalle procedure di scioglimento, fino alla sentenza della Corte di Cassazione (n. 18696 del 2015) che ha stabilito che l’incandidabilità opera dal momento in cui essa è stata formalmente dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno sia delle elezioni regionali sia di quelle provinciali, comunali e circoscrizionali.
Alcuni casi particolari. La relazione fornice un quadro generale delle decisioni dottate dalle commissioni straordinarie, soffermandosi in particolare sui provvedimenti di scioglimento – e sugli interventi di ripristino della legalità e della corretta gestione dell’ente – relativi all’azienda sanitaria di Vibo Valentia, al comune di Reggio Calabria nonché ai comuni situati nelle regioni settentrionali, segnale della presenza delle organizzazioni criminali in aree diverse da quelle tradizionali: Leinì, Rivarolo Canavese, Sedriano, Ventimiglia (quest’ultimo decreto è stato peraltro recentemente annullato dal Consiglio di stato).