Premessa. Il 3 agosto 2017 il Ministro dell’Interno ha trasmesso alle Camere una relazione sull’attività svolta nel 2015 e 2016 dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose (Doc. LXXXVII, n. 2), di cui qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti principali. Tale relazione fa seguito a quella trasmessa il 22 dicembre 2015 riguardante il quinquennio 2010-2015 (clicca qui).

Analisi delle gestioni commissariali. La relazione fornisce un quadro analitico dell’azione svolta dalle singole commissioni straordinarie – anche per quel che concerne l’attività regolamentare e la riorganizzazione dell’apparato burocratico – che si sono succedute nel biennio 2015-2016 (17 complessivamente, alcuni dei quali riguardano comuni già sciolti in passato), dedicando una specifica attenzione ai casi riguardanti l’azienda ospedaliera di S. Anna e San Sebastiano di Caserta ed il Municipio X di Roma (vedi infra). In 12 casi si è proceduto all’archiviazione del procedimento, in assenza dei presupposti previsti dalla legge (tra questi 2 aziende sanitarie). In generale si riscontrano, assieme a situazioni di forte degrado amministrativo e di mancato rispetto delle procedure di spesa, condizioni di forte deficit finanziario (spesso dovuto alla mancata riscossione dei tributi locali o alla stipula di contratti poco vantaggiosi per l’Amministrazione), entrambi fattori che favoriscono l’infiltrazione dei gruppi criminali. Un’attenzione specifica è posta sulle misure adottate per favorire il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e sulle limitazioni attualmente esistenti che rendono difficile il reperimento di professionalità adeguate nei casi in cui venga riscontrata l’inadeguatezza dell’apparato amministrativo.

L’azienda S. Anna e San Sebastiano di Caserta. Si tratta del primo ed unico caso in cui viene sciolta un’azienda ospedaliera (in altri 4 casi sono state sciolte aziende sanitarie locali): lo scioglimento del 2015 fa seguito ad un decreto di archiviazione disposto nel 2014. La relazione dà conto delle misure adottate nel corso della gestione straordinaria al fine di rinnovare profondamente i vertici dell’azienda, assicurare maggiore efficienza dei servizi e trasparenza delle procedure di spesa.

Il Municipio X di Roma. Si tratta del primo caso di scioglimento di una circoscrizione comunale, peraltro di dimensioni rilevantissime (oltre 220.000 abitanti), dovuto alla forte presenta di un’organizzazione criminale dedita sia alle attività di usura, estorsione, commercio di armi, ecc. che al controllo di appalti e risorse pubbliche in favore di aziende e cooperative controllate o colluse, in particolar modo, nel settore della gestione delle aree demaniali marittime e del verde pubblico. La relazione mette in evidenza che nonostante il degrado amministrativo di Roma capitale (aggravato dall’attribuzione delle funzioni di stazione appaltante non solo ai Dipartimenti ed ai Municipi, ma anche alle loro articolazioni interne) non sono state riscontrate le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale, dando luogo invece ad una iniziale forma di “tutoraggio” da parte della prefettura a fini di risanamento dell’attività amministrativa. Mentre per il Municipio di Ostia l’esame delle procedure di affidamento (in particolare per la concessione delle aree demaniali) ha fatto emergere trattamenti di favore per ditte riconducibili direttamente o indirettamente ad esponenti di “Mafia Capitale”; la relazione dà conto delle misure adottate per il ripristino della legalità, con particolare riguardo ai provvedimenti in materia di personale, di gestione delle concessioni demaniali marittime e dei servizi pubblici.

La giurisprudenza dei giudici amministrativi. I ricorsi avverso i provvedimenti di scioglimento sono stati in gran parte respinti da Tar e Consiglio di Stato: solo nel caso dei comuni di Cirò, Joppolo e Ventimiglia sono stati annullati i decreti di scioglimento. Risultano confermati i principi già emersi in merito alla natura di tale istituto e ai requisiti necessari per lo scioglimento.

Incandidabilità. La relazione dà conto infine delle pronunce dei giudici in tema di incandidabilità degli amministratori locali degli enti coinvolti dalle procedure di scioglimento, fino ad alcune significative sentenze della Corte di Cassazione sulla natura dell’istituto (che non richiede gli estremi dell’illecito penale di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente la responsabilità dell’amministratore nel grave stato di degrado amministrativo dell’ente, aperta alle ingerenze esterne) e sull’applicabilità dell’istituto al primo turno elettorale di ciascuna delle elezioni (regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) che si svolgano, successivamente allo scioglimento, nella regione interessata.

 

Per approfondimenti della materia vedi l’ampia documentazione presente sul sito di Avviso Pubblico, con l’analisi della normativa e della giurisprudenza nonché mappe interattive sulle Amministrazioni locali coinvolte nelle procedure di scioglimento e tabelle analitiche con i decreti emanati dal 1991 ad oggi.