Diritto d’accesso: il contributo del Vicesegretario generale del Comune di Milano, Mariangela Zaccaria

La sezione on-line messa a disposizione da Avviso Pubblico fornisce agli Enti Locali ed, attraverso essi, ai cittadini  strumenti di approfondimento che facilitano la conoscenza e l’utilizzo di procedure per gli uni ed aiutano gli altri – che ne sono utenti – a conoscere e comprendere diritti, funzioni,  e relative responsabilità  ed implicazioni.

L’articolata declinazione degli strumenti dell’accesso, inteso nella sua accezione più ampia, previsti dalle normative succedutesi negli ultimi trenta  anni, costituiscono elementi tesi a riempire di contenuto il concetto di  trasparenza amministrativa, considerata  anche quale strumento di contrasto di tipo preventivo alla corruzione ed all’illegalità. Si è passati da una tutela individuale a strumenti di accessibilità, pressoché totale, dell’agire amministrativo.

La trasparenza non riguarda più solo e soltanto i provvedimenti e i documenti amministrativi ma anche dati ed informazioni sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche  finanziarie strumentali ed umane.

L’accesso documentale introdotto ormai più di 20 anni orsono con la Legge n. 241 del 1990 è un indispensabile e diffuso strumento per l’esercizio di facoltà partecipative e/o oppositive e difensive dei cittadini  ed è per questo che la sezione fornisce ogni utile elemento per evitarne un ricorso che si riveli improprio e sterile se non supportato da conoscenze su come agisce la Pubblica Amministrazione e su quali sono gli strumenti di tutela dei diritti della cittadinanza in questa materia.

Nella sezione si affronta quella che è una innovazione ormai entrata nell’attività amministrativa degli Enti Locali: l’accesso civico generalizzato finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promozione della  partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico generalizzato, i diversi istituti si articolano sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per individuare e valutare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento tra interessi pubblici e privati.

Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso di cui alla Legge n. 241 dove la tutela può consentire un accesso a dati pertinenti e richiesti dal soggetto portatore di un interesse concreto, attuale e diretto, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

L’uno si caratterizza, quindi, come strumento di tutela individuale di situazioni soggettive, l’altro come strumento di controllo sociale dell’operato della Pubblica Amministrazione.

E’ proprio l’accesso civico generalizzato che va approfondito per capirne le utilità ma anche le implicazioni sugli interessi pubblici e sulla libertà e la privacy degli interessati.

La sezione anche in questo caso fornisce ogni utile spunto mantenendo un’organicità che funge da bussola per ritrovare argomenti e riflessioni, il tutto accompagnato da un esaustivo panorama della giurisprudenza formatasi nel frattempo sull’argomento.

di Mariangela Zaccaria, Vice Segretario generale Comune Milano

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