La sezione lombarda della Corte dei Conti (sentenza n. 135 del 2015) ha attivato un’azione erariale nei confronti di una dipendente (peraltro già oggetto di licenziamento senza preavviso per avere svolto attività lavorativa esterna senza alcuna autorizzazione) a seguito della trasmissione della sentenza di patteggiamento per diversi reati tra i quali, in particolar modo la “corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio” (art. 319.,

La Corte ribadisce, al riguardo che la sentenza penale di patteggiamento, pur non facendo stato nei giudizi civili e amministrativi, costituisce, invece, una foto di cognizione per il magistrato penale ed è equiparata a “tacita ammissione di colpevolezza”. Conseguentemente, in relazione alle condotte messe in atto, con riferimento agli aspetti corruttivi contesta alla dipendente, in aggiunta alle misure già applicate, i seguenti addebiti:

  • danno da disservizio, in funzione delle spese sostenute dal Comune per ripristinare la funzionalità del servizio (nel caso di specie, lo Sportello unico per l’edilizia)
  • danno patrimoniale diretto, per la mancata corrispondenza tra la retribuzione percepita e la prestazione lavorativa effettivamente svolta, in ragione dello svolgimento di un’attività extralavorativa incompatibile
  • danno all’immagine, quantificato nella somma corrispondente al doppio delle somme e utilità percepite quale prezzo dei reati commessi