Premessa. In data 7 luglio 2015 la Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati ha avviato l’esame delle proposte al Regolamento concernenti l’introduzione di un codice di condotta dei deputati, cui in data 19 novembre 2015 si sono affiancate anche le proposte di disciplina dell’attività di lobbying all’interno della Camera. L’esame è ripreso durante le sedute del 10 marzo 2016, 23 marzo 2016 e 24 marzo 2016, in seno alle quali sono state esaminate le proposte di testo predisposte in materia dal relatore Pisicchio. Nella seduta del 12 aprile 2016 è stato approvato il nuovo Codice di condotta, mentre la nuova disciplina dell’attività di lobbying all’interno della Camera è stata approvata il 26 aprile 2016.

Codice di condotta dei Deputati. Il provvedimento, che per il momento non modifica il Regolamento della Camera, introduce un codice di condotta dei deputati attraverso una ricognizione del complesso delle norme già vigenti che stabiliscono obblighi per i deputati e l’individuazione, anche sulla scorta del modello adottato dal Parlamento europeo, di ulteriori disposizioni.

Più in particolare, il testo si articola in 7 punti:

  • il punto I specifica gli obblighi derivanti dagli artt. 54 e 67 della Costituzione, fornendone un’interpretazione coerente con gli obblighi fissati dal codice di condotta del Parlamento europeo. In questa prospettiva viene richiamato l’obbligo di esercitare la funzione con “disciplina e onore”, nell’interesse della Nazione e secondo i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Viene inoltre espresso il divieto di ottenere vantaggi finanziari o altre gratifiche dall’attività di deputato, nonché l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere eventuali conflitti di interessi e la possibilità, in caso di dubbio sulla sussistenza del conflitto, di chiedere un parere al Comitato consultivo sulla condotta dei deputati.
  • Il punto II richiama gli obblighi di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività finanziarie e patrimoniali, dei finanziamenti ricevuti e delle cariche ricoperte in enti o società pubbliche o private;
  • il punto III definisce le modalità e i tempi della presentazione delle dichiarazioni che ogni deputato deve fornire alla Presidenza della Camera in relazione non soltanto alla propria situazione patrimoniale, ma anche alle cariche e agli uffici ricoperti alla data di presentazione della candidatura e a eventuali altre attività imprenditoriali o professionali comunque svolte;
  • il punto IV introduce il divieto per il deputato di accettare doni di valore superiore a euro 250;
  • il punto V prevede la pubblicazione sul sito della Camera di tutte le dichiarazioni rese dal deputato in relazione a interessi finanziari, finanziamenti ricevuti e cariche ricoperte;
  • il punto VI istituisce, presso l’Ufficio di Presidenza della Camera, un Comitato ad hoc competente a fornire pareri sulle violazioni e l’interpretazione delle disposizioni del Codice, su richiesta dei deputati o del Presidente della Camera;
  • il punto VII prevede una sanzione di natura “politica”, la pubblicazione dei casi di mancato rispetto del Codice sul sito internet della Camera-

Regolamentazione dell’attività di lobbying. Il testo introduce, seppur limitatamente alle attività di rappresentanza di interessi svolte nei confronti dei deputati e in via sperimentale, una disciplina del fenomeno, anche in attesa di un più organico intervento legislativo che potrebbe derivare dall’esame dell’A.S. 1522 (leggi questa scheda).

Nel dettaglio, il testo della proposta è articolato in cinque punti:

  • il punto I istituisce presso l’Ufficio di Presidenza della Camera un elenco (il Registro dell’attività di rappresentanza di interessi), da pubblicarsi sul sito internet della Camera stessa e da aggiornarsi a seguito di eventuali modifiche, dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati;
  • il punto II definisce l’attività di rappresentanza di interessi come l’attività professionale svolta nelle sedi della Camera attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera. Sono inoltre espressamente escluse da tale nozione le dichiarazioni rese e il materiale depositato in sede di audizione;
  • il punto III prevede l’obbligo, per chiunque voglia svolgere attività di relazione istituzionale presso la Camera (inclusi i parlamentari cessati dal mandato), di iscriversi al Registro dell’attività di rappresentanza di interessi indicando dati anagrafici,  domicilio professionale, persone che per loro conto esercitano tale attività in maniera stabile e costante, descrizione dell’attività e soggetti istituzionali che si intendono contattare. Vengono inoltre previsti dei prerequisiti per l’esercizio dell’attività, tra cui: i) non aver subito, negli ultimi dieci anni, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio; ii) non essere stato interdetto dai pubblici uffici; iii) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo nè aver svolto il mandato parlamentare. Ancora, il punto III prevede anche la possibilità, per l’Ufficio di Presidenza, di individuare ulteriori disposizioni relative all’iscrizione e alla tenuta del registro nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro e all’eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l’esplicazione della loro attività. Viene invece disposta la cancellazione dal registro in caso in cui i soggetti interessati perdano i requisiti relativi all’assenza di condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio, interdizione dai pubblici uffici, incarichi di governo o mandato parlamentare.
  • Il punto IV pone l’obbligo per gli iscritti al registro di presentare alla Camera una relazione annuale che descriva dettagliatamente l’attività di relazione istituzionale svolta. Le relazioni sono soggette a pubblicazione sul sito internet della Camera e l’Ufficio di Presidenza può esercitare un potere di verifica sulle informazioni rese.
  • Infine, il punto V stabilisce che, in caso di violazione delle disposizioni del testo in esame e delle altre disposizioni adottate dall’Ufficio di Presidenza, si applichi la sanzione della sospensione o cancellazione dal registro e ne sia data pubblicità sul sito Internet della Camera.

Si segnala che il Presidente della Camera, in data 6 giugno 2017, ha fornito all’Assemblea una comunicazione in merito alla mancata osservanza da parte di alcuni Deputati delle disposizioni del Codice di condotta.

(ultimo aggiornamento 7 giugno 2017)                                     (A cura della dott.ssa Silvia Giuliattini)