Legge n. 154 del 2014. Legge comunitaria 2013 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre

La legge n 154 del 2014 prevede tra le altre la delega per il recepimento di due provvedimenti in materia di confisca.

La prima riguarda l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, di cui alla decisione quadro decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006. In particolare, la richiesta di riconoscimento potrà essere avanzata dall’autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell’articolo 12-sexies, del decreto-legge n. 306 del 1992 e per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

La seconda concerne l’attuazione di una recente direttiva (2014/42), relativa al congelamento – in vista di un’eventuale conseguente confisca -e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato dell’Unione europea. Tra i reati rientranti nel campo di applicazione della direttiva ci sono corruzione, frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio di denaro, traffico illecito di stupefacenti, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile. La confisca di beni strumentali e proventi da reato, ovvero di beni di valore corrispondente, può avvenire a seguito di condanna penale definitiva o, anche prima della pronuncia definitiva, nei casi di fuga dell’indagato o imputato, nei casi in cui sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre un vantaggio economico diretto o indiretto. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la confisca quando l’autorità giudiziaria, sulla base degli elementi in suo possesso, compresa la sproporzione tra il reddito reale e quello legittimo del condannato, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. La direttiva prevede inoltre che gli Stati membri adottino disposizioni per la confisca nei casi di trasferimento dei beni a terzi, almeno nei casi in cui tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca stessa.

Si segnala anche la delega al Governo per l’attuazione della Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell’Unione europea.

Per un esame più dettagliato cfr. il dossier del Servizio Studi del Senato.

(Ottobre 2014)