La Commissione sulla contraffazione ha svolto il 25 marzo 2015 un’audizione con i responsabili dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e sono qui sintetizzati alcuni dei temi trattati.

L’attività dell’Agenzia. I rappresentanti dell’Agenzia evidenziano l’importanza delle nuove tecnologie, che garantiscono la possibilità di effettuare  controlli efficaci, senza però intralciare gli scambi commerciali. In particolare è stata telematizzata la quasi totalità delle operazioni,  con benefici effetti sul sistema di analisi dei rischi contro le frodi doganali (fondato sulle informazioni relative agli operatori coinvolti, ai Paesi di provenienza, alla tipologia dei prodotti etc), che viene così anticipata proprio al fine di selezionare opportunamente gli interventi  all’interno dei porti.

Nel corso degli ultimi anni si è molto sviluppata la collaborazione con gli organismi di controllo degli altri Paesi comunitari, facendo emergere il fenomeno della sotto fatturazione del valore dei beni, spesso utilizzato dagli operatori che introducono nel nostro territorio merce contraffatta. Particolare rilievo assumono anche i protocolli d’intesa con le principali associazioni di produttori a tutela dei prodotti originali, che permettono di rendere più efficaci i controlli, senza costi aggiuntivi per le imprese, ed anche di coinvolgere il consumatore finale nella verifica della qualità dei prodotti acquistati, attraverso in particolare l’apposizione dei codici identificativi (QR Code, detto  glifo – il sistema si chiama appunto GLIFITALY – riconoscibile tramite un semplice cellulare) e di risalire immediatamente alle caratteristiche tecniche del prodotto originale: infatti il consumatore può così confrontare ciò che è riportato sull’etichetta con quanto descritto sul sito istituzionale dell’Agenzia, sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende (vedi progetto Falstaff).

Proposte di miglioramento della normativa vigente. I rappresentanti dell’Agenzia sottolineano la necessità di modificare in alcuni punti la normativa vigente, con particolare riferimento alla possibilità, prevista dagli articoli 49 ss. della legge n. 350 del 2003, di poter comunque consentire l’ingresso della merce con  indicazioni false, pagando un’ammenda amministrativa ed impegnandosi, al momento della commercializzazione, a fornire al consumatore finale ogni indicazione circa l’origine reale della merce: ma in tal modo, saltando il momento doganale (i punti di accesso in Italia sono logicamente limitati) si rende estremamente difficile effettuare un controllo reale della merce sul territorio, dove invece ci sono tantissimi punti vendita. Le conseguenze sono evidenti se si esamina la progressiva drastica riduzione del numero di pezzi sequestrati.

Da valutare inoltre con estrema attenzione le conseguenze applicative nella lotta alla contraffazione del recente decreto legislativo n. 28 del 2015 sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto.  Un altro aspetto importante riguarda il mancato accesso alla banca dati SDI (cioè la banca dati riservata alle forze di polizia), che non è neppure possibile alimentare con i dati in possesso dell’Agenzia.

(17 aprile 2015)