Scioglimento enti locali per mafia: le proposte di revisione della normativa. Sintesi dell’Atto Senato 1687

Premessa. Il disegno di legge del governo sulle misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (AS 1687), attualmente all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, contiene alcune disposizioni (artt. 25 – 29) di modifica del testo unico sugli enti locali (leggi la sintesi) sullo scioglimento degli enti locali, al fine di rendere più efficaci i poteri sostitutivi, e sulla incandidabilità alle successive elezioni. Qui di seguito sono riassunti gli aspetti principali.


I contenuti principali. In primo luogo, si rende obbligatorio, per gli enti locali sciolti, il ricorso alla stazione unica appaltante (legge n. 136 del 2010, art. 13) per un periodo del commissariamento e per i 5 anni successivi al rinnovo delle cariche elettive, pena la nullità dei contratti stipulati (art. 25).

E’ previsto nei casi più gravi (anche se non ricorrono i presupposti dello scioglimento) il licenziamento del personale dipendente o la mobilità obbligatoria presso altro ente (in aggiunta alla sospensione dall’impiego, alla destinazione ad altro impiego o mansione e all’avvio del procedimento disciplinare). E’ resa più rigorosa la disciplina sull’incandidabilità, preclusa sull’intero territorio nazionale e per un periodo di 6 anni dal provvedimento giurisdizionale definitivo. E’ infine assicurata una pubblicità ancora maggiore delle procedure di accesso e scioglimento (art. 26).

La nuova disciplina sulle commissioni competenti a gestire la fase commissariale e di ripristino della legalità prevede una presenza più significativa dei prefetti e lo sviluppo di una maggiore specializzazione, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo presso il ministero dell’Interno e la valorizzazione del ruolo del comitato di sostegno e monitoraggio che dovrà stabilire le linee guida degli interventi, con particolare riferimento alle opere pubbliche indifferibili, ai servizi pubblici essenziali e alle risorse finanziarie ed umane necessarie per la loro attuazione; il personale così reclutato potrà rimanere in servizio anche dopo la fine del commissariamento, su richiesta dei nuovi organi eletti. Sono attribuiti poteri particolari per quanto riguarda sia i provvedimenti di rimozione del personale sia il ricorso alle forze dell’ordine o a personale di altre amministrazioni sia la gestione degli appalti e dei contratti esistenti (artt. 27 e 28).

E’ ampliato l’ambito di applicazione dei controlli sulle infiltrazioni mafiose e la gestione straordinaria, ricomprendendovi le società partecipate o dei consorzi pubblici, anche a partecipazione privata. Viene infine precisati i contenuti della relazione del governo al parlamento al fine di evidenziare anche le criticità rilevate e le proposte migliorative (art. 29).

Per un’analisi più dettagliata vedi i dossier del Servizio Studi del Senato.

Altri progetti di legge in materia. Si segnala che al Senato è stato presentato un progetto di legge (AS2477) che contiene ulteriori misure sulla trasparenza della procedura e sull’apparato burocratico ed un altro (l’AS 681) che estende la procedura di scioglimento anche ai consigli regionali; l’AS2248 contiene anch’esso misure più incisive sull’apparato burocratico che risulti condizionato dalle organizzazioni criminali; un altro progetto di legge (l’AS 795) riguarda specificamente le aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Anche alla Camera sono state presentate proposte di legge in materia (confronta l’AC 152, l’AC 1553, l’AC 2356, l’AC 2387 e AC 3879) che affrontano varie problematiche ed in particolare:

  • ampliamento dei casi e delle amministrazioni soggette a scioglimento;
  • misure specifiche per i responsabili dell’apparato burocratico coinvolto nelle infiltrazioni;
  • precisazione dei tempi della procedura di accertamento;
  • rafforzamento di compiti e poteri della gestione straordinaria;
  • estensione del periodo di ineleggibilità.

(ultimo aggiornamento settembre 2016)